LE ATTRIBUZIONI DI RESPONSABILITA' E FUNZIONI CHE IMNPEGNINO L'ENTE ALL'ESTERNO CON L'INCARDINAMENTO DELL'AMMINISTRATORE NELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLO STESSO, REALIZZA UN VERO RAPPORTO DI DIPENDENZA,RICONDUCIBILE ALLA CAUSA DI INEGGEBILITA' EX ART 60 C.1, N.7
Prot.n.15900/TU/00/60 Roma, 30 aprile 2008
OGGETTO:– Incompatibilità sopravvenuta.
Quesito su: 12) Cause ostative all'assunzione e all'espletamento del mandato elettivo –
- 12.1 Elettorato passivo: ineleggibilità.
Si fa riferimento alla nota con la quale la S.V. pone il quesito in ordine all'eventuale sopravvenire di una causa di incompatibilità nell'ipotesi in cui andasse a costituire un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con il comune presso il quale svolge le funzioni consiliari.
La questione sollevata va analizzata alla luce dell'art. 60, comma 1, n. 7, del decreto legislativo n. 267/2000, ai sensi del quale non sono eleggibili nel rispettivo consiglio comunale i dipendenti del comune.
Va tenuto conto che, in base all'art. 63, comma 1, n. 7, dello stesso T.U., l'amministratore che nel corso del mandato viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità, versa in una condizione di incompatibilità.
Al fine di identificare il rapporto tra ente locale e amministratore lavoratore come suscettibile di provocare l'incompatibilità sopravvenuta di quest'ultimo, occorre fare riferimento ai poteri di organizzazione, disciplina e regolamentazione del rapporto, che qualificano lo stesso come di dipendenza, che può configurarsi non solo per il lavoro a tempo indeterminato, ma anche per talune ipotesi di lavoro a tempo determinato.
L'art.49, comma 2, lett. a), del D.P.R. n.917/86, recante il testo unico sulle imposte dei redditi, nell'includere tra i redditi di lavoro autonomo i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, definisce come tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività che pur avendo contenuto professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.
La Corte di Cassazione, con giurisprudenza costante (cfr.: Sez. Lavoro: sent. n.3058 del 2003; sent. n.10310 del 2002; sent. n.15266 del 2001; sent. n.6147 del 2001), ha ravvisato nel rapporto di collaborazione coordinata e continuativa gli elementi del contratto di lavoro autonomo di natura privatistica.
Tuttavia, in più occasioni l'Alto Consesso (cfr., ad esempio, Sez. Lavoro: sentenze n.5960 del 1999, n.224 del 2001 e n.9839 del 2002) ha ritenuto che, in caso di contrasto fra i dati formali iniziali di individuazione della natura del rapporto e quelli fattuali emergenti dal suo concreto svolgimento, a questi ultimi dovesse darsi necessariamente rilievo prevalente. In base a tale assunto ha pertanto accertato che, al di là della qualificazione del contratto di lavoro come autonomo ad esso attribuita dalle parti o dal legislatore, erano stati introdotti, in sede di stipulazione della convenzione o nella concreta gestione della medesima, ulteriori obblighi per il lavoratore tipici del rapporto di lavoro subordinato e incompatibili con la natura autonoma del rapporto.
Ciò premesso, si ritiene che l'eventuale attribuzione di responsabilità e funzioni che impegnino l'ente all'esterno, possa configurare, alla luce della giurisprudenza richiamata e a prescindere dalla definizione del rapporto, un incardinamento della S.V. nella struttura organizzativa del comune presso cui espleta mandato elettivo e, quindi, la realizzazione di fatto di un vero e proprio rapporto di dipendenza riconducibile alla causa di ineleggibilità prevista dall'art.60, comma 1, n.7.