Modalità di costituzione dei gruppi consiliari. Presa d'atto da parte del consiglio comunale.

Territorio e autonomie locali
22 Aprile 2008
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

La materia della costituzione e del funzionamento dei gruppi consiliari è demandata allo statuto ed al regolamento di ciascun ente locale ed in tali disposizioni dovrebbero trovare espressione anche le modalità per la costituzione dei “gruppi consiliari” stessi. Conseguentemente, ogni ulteriore modalità da seguire da parte del consiglio per la costituzione dei gruppi consiliari potrà essere adottata, nella propria autonomia, dallo stesso ente mediante specifica previsione statutaria o regolamentare.

Testo 

Un consigliere comunale, capogruppo del neo-costituito gruppo consiliare XXYY, ha chiesto l'avviso di questo Ufficio in ordine alla costituzione dei gruppi consiliari ed, in particolare, se la costituzione di un nuovo gruppo, in corso di consiliatura, debba essere sottoposta alla presa d'atto del Consiglio comunale, secondo la prassi costantemente adottata.
Al riguardo, si osserva, preliminarmente, che la materia concernente la costituzione ed il funzionamento dei gruppi consiliari è interamente demandata allo statuto ed al regolamento di ciascun ente locale nelle cui specifiche disposizioni dovrebbero, tra l'altro, trovare espressione anche le modalità per la costituzione dei 'gruppi consiliari' nonché le soluzioni relative alle diverse problematiche connesse.
L'esistenza dei gruppi consiliari, infatti, non è espressamente prevista dalla legge, ma si desume implicitamente da quelle disposizioni che contemplano diritti e prerogative in capo ai gruppi o ai capigruppo.
Nella fattispecie si rileva, in particolare, che l'art. 8 del regolamento comunale ha previsto espressamente la possibilità per i consiglieri, dissociatisi dal gruppo di appartenenza nel corso del mandato amministrativo, in alternativa alla confluenza in altro gruppo o nel gruppo misto, di costituire un gruppo autonomo, con l'unico vincolo numerico della presenza di almeno tre consiglieri (comma 5).
Tale limite numerico è confermato nel disposto del comma 6 del medesimo art. 8, che prescrive che ' ... per la costituzione di nuovi gruppi, in momenti successivi alla seduta di insediamento, è necessaria l'adesione di almeno tre consiglieri'.
Gli altri adempimenti previsti dalla norma in parola in capo ai gruppi consiliari all'atto dell'avvenuta costituzione, sono che ' ... Ogni gruppo deve comunicare al Presidente il nome del proprio capogruppo; in mancanza si considera tale il consigliere, appartenente al gruppo, che ha ottenuto il maggior numero di voti, espressi in termini di cifra individuale' (comma 8) e che tale comunicazione ' ... deve essere, altresì, indirizzata al Sindaco ed al Segretario Generale' (comma 9).
Ciò premesso, nell'osservare che gli adempimenti previsti da tali norme regolamentari sono stati eseguiti, si ritiene che qualora le disposizioni statutarie e quelle regolamentari non consentano di fornire soluzione a questioni ulteriori quali quella dell'inserimento di modalità da seguire come, ad esempio, la presa d'atto della costituzione dei gruppi consiliari da parte del consiglio, l'ente, nella propria autonomia, potrà senz'altro valutare l'adozione di tali previsioni normative.