Possibilità o meno, effettuazione suddetta conversione per copertura posti all’uopo trasformati - 1 da autista-ruspista cat. B6 (vacante da aprile 2008 per pensionamento) in 1 cat. B2, 2 da esecutore tecnico B2 part-time (coperti da citati L.S.U.) in 1 esecutore tecnico B2 tempo pieno - Applicazione art. 3, comma 101, L. n. 244 del 23.12.2007.
Con una nota, una Comunità Montana ha chiesto di conoscere se sia possibile operare la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno di due dipendenti, ex l.s.u., stabilizzati nell'anno 2003 mediante copertura di corrispondenti posti di 'esecutore tecnico, cat. B part-time.
In particolare viene riferito che, a tal fine, a seguito di collocamento a riposo di un dipendente, autista ruspista cat B6 (con decorrenza 1.4.2008), con deliberazione di Giunta Comunitaria (n. . dell'1.2.2008) il relativo posto è stato riportato alla posizione economica B2, contestualmente i due posti di esecutore tecnico part-time sono stati trasformati in un unico posto di esecutore tecnico pos. ec. B2.
Al riguardo, in via preliminare si evidenzia che in base alla disposizione prevista dall'art. 3, comma 101 della legge n. 244 del 23.12.2007, per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni, pertanto, nel presente caso, è necessario fare riferimento alle norme assunzionali previste per l'anno in corso.
Le disposizioni assunzionali relative alle Comunità montane, anche per il corrente anno sono quelle dettate dall'art 1, comma 562, della legge 27.12.2006, n. 296, così come integrate dall'art. 3, comma 121, della legge n. 244/2007.
Sulla scorta delle predette norme dunque, per gli enti non sottoposti al patto di stabilità interno (fra cui anche le comunità montane), le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004 e possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558 (stabilizzazione personale a tempo determinato n.d.r.) (art. 1, comma 562 della legge 296/2006). Eventuali deroghe ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti condizioni: a) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento; b) che il rapporto medio tra i dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto finanziario (periodo aggiunto dall'art. 3, comma 121, legge n. 244/2007).
Con l'integrazione apportata al citato comma 562 il legislatore ha inteso fornire un elemento di flessibilità utilizzabile da quegli enti che si trovino nella necessità di garantire inderogabili esigenze funzionali dei servizi. Pertanto, si ritiene che la formulazione attuale della norma consenta di derogare sia al limite della spesa, sia alla data della cessazione, che, quindi, non necessariamente deve essersi verificata nell'anno precedente.
Tali deroghe, quindi, oltre ad essere analiticamente motivate dagli organi dell'Ente e accertate dai revisori contabili, come prescritto dall'art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001, devono comunque assicurare il rispetto delle condizioni poste dall'art. 3, comma 121, della legge finanziaria 2008.
Peraltro, si precisa che in merito alla condizione prevista al punto b), inerente il rispetto del rapporto medio tra i dipendenti in servizio e popolazione residente, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con parere del 25.3.2008, al fine di rendere tale disposizione applicabile anche alle Comunità Montane, ha ritenuto quale soluzione praticabile e rigorosa quella di prendere in considerazione come riferimento il comune con la minore popolazione tra tutti i partecipanti alla struttura associativa e applicare ad esso il parametro di cui alla citata lettera b).