Corretta applicazione art. 13, C.C.N.L. del 9.5.2006, luce altro parere fornito in ordine alla spettanza buoni pasto a citato personale..
Con una nota, pervenuta per il tramite della competente Prefettura, da un'Amministrazione è stata formulata una richiesta di chiarimenti in ordine alla corretta applicazione dell'art. 13 del CCNL del 9.5.2006, recante disposizione in materia di buoni pasto alla luce di un parere fornito da questo Ministero in ordine alla spettanza dei buoni pasto al personale di polizia municipale.
Al riguardo, si rileva preliminarmente che la disposizione recata dall'art 13 dell'ultimo contratto di lavoro del personale degli enti locali del 9.5.2006, prevede che 'nell'ambito della complessiva disciplina degli artt. 45 e 46 del CCNL 14.9.2000, gli enti individuano in sede di contrattazione decentrata integrativa, quelle particolari e limitate figure professionali che, in considerazione dell'esigenza di garantire il regolare svolgimento delle attività e la continuità dell'erogazione dei servizi e anche dell'impossibilità di introdurre modificazioni nell'organizzazione del lavoro, con specifico riferimento a quelli connessi all'area della protezione civile, all'area della vigilanza e all'area scolastica ed educativa ed alla attività della biblioteca, fermo restando l'attribuzione del buono pasto, possono fruire di una pausa per la consumazione dei pasti di durata determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa, che potrà essere collocata anche all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro'.
La previsione contenuta nell'art. 13 richiamato, elenca quindi, in via esemplificativa, alcune aree organizzative quali quella di protezione civile, scolastica ed educativa, di vigilanza ecc, per le quali ogni ente, in sede di contrattazione decentrata integrativa, valuta le proprie esigenze organizzative e le condizioni per l'istituzione di una pausa pranzo.
Resta fermo, pertanto, che i requisiti per la concessione dei buoni pasto sono quelli indicati nell'art. 45, comma 2, del CCNL 14.9.2000, visto l'espresso richiamo operato dallo stesso articolo 13, ovvero prestazione lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti; a tal fine occorre precisare che, ai sensi del disposto dell'art. 46, comma 2, del medesimo CCNL, ogni ente adotta una autonoma disciplina sull'orario di lavoro stabilendo l'entità delle prestazioni minime antimeridiane e pomeridiane, per aver diritto al buono pasto.
Ciò premesso, si deve evidenziare che il citato art. 45 al comma 5, prevede una specifica disciplina per alcune particolari categorie di personale, quali ad esempio il personale docente addetto alla sorveglianza e all'assistenza di minori o di non autosufficienti che, per ragioni connesse alla specifica organizzazione del lavoro, consumano il pasto in orari particolari e disagiati.
Da quanto sopra, consegue, pertanto, che la sussistenza di un autonomo spazio decisionale che ogni ente può utilizzare in relazione alla particolare natura di talune prestazioni di lavoro, consente di andare ad individuare ulteriori particolari figure professionali che sono tenute a svolgere la loro prestazione lavorativa con modalità diverse da quelle indicate dalla norma di riferimento. Tra queste figure, ben possono rientrare gli operatori della polizia municipale, nel caso in cui l'ente abbia adottato una particolare articolazione dell'orario di servizio tale da poter essere ricompresa nelle ipotesi previste dalla normativa contrattuale. L'attribuzione del buono pasto al personale di polizia municipale non è dunque automatico ma necessita dell'intervento dell'amministrazione.