Deroga assunzioni per Comunità montana (ente non sottoposto a patto stabilità interno) - Verifica sussistenza requisiti previsti art. 3, comma 121, L. n. 244/2008.

Territorio e autonomie locali
9 Aprile 2008
Categoria 
19.01 Facoltà assunzionali
Sintesi/Massima 

Deroga assunzioni per Comunità montana (ente non sottoposto a patto stabilità interno) - Verifica sussistenza requisiti previsti art. 3, comma 121, L. n. 244/2008.

Testo 

Con una nota, una Prefettura ha posto, all'attenzione di questo Ministero, la problematica evidenziata da una Comunità Montana concernente la disposizione contenuta all'art. 3 comma 121, della legge 244/2008.
In particolare è stato chiesto di conoscere come deve essere calcolato per tali Enti il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente, condizione prevista dal predetto comma 121, lett. b), per poter procedere alla deroga di cui all'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, atteso che per le comunità Montane nulla è statuito in materia di dissesto.
Al riguardo, com'è noto la disciplina contenuta nell'art. 3 comma 121, applicabile agli enti non sottoposti al patto di stabilità quale quello di specie, opera un' aggiunta al comma 562 dell'art. 1 della legge 296/2006. Invero, il legislatore, nel confermare la precedente disciplina vincolistica delle spese di personale per i predetti enti, ha previsto una possibile deroga per poter procedere a nuove assunzioni in presenza di specifiche condizioni previste dalle lettere a) e b) del medesimo comma 121, costituite dal volume della spesa per il personale che non deve essere superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15% nonchè dal rapporto dipendenti /popolazione che non deve superare quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto ridotto del 20%.
Appare, pertanto, evidente, come chiarito anche dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota n. 37569 del 25.3.2008, che il parametro di cui alla richiamata lett. b) assume un rilievo significativo solo se riferito ad un ente singolo, ma non ove si abbia riguardo ad una associazione di enti. In tal caso, sommando la popolazione di tutti i comuni che partecipano, come nel caso in esame ad una Comunità Montana, il parametro in questione sarebbe inevitabilmente e troppo facilmente rispettato. Ci si troverebbe, infatti, di fronte ad un dato 'universale' (quello relativo alla popolazione, che rappresenta la somma degli abitanti di tutti i soggetti partecipanti) a fronte di articolazioni organizzative che per loro stessa natura, in quanto preordinate allo svolgimento di funzioni limitate e circoscritte, si caratterizzano per dimensioni non molto ampie.
Poiché la disposizione in commento si rivolge a tutti gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità il predetto Ministero ha ritenuto in via interpretativa che, ai fini dell'applicazione del predetto parametro di cui alla let. b), debba farsi riferimento al comune con la minore popolazione tra tutti quelli facenti parte della struttura associativa.
Ad ogni buon conto si soggiunge che il medesimo Ministero nella predetta nota ha, inoltre, sostenuto che una volta verificata la sussistenza dei requisiti previsti nella surrichiamata normativa, il cui possesso costituisce 'condicio sine qua non ' per l'attivazione della deroga normativamente prevista, gli enti potranno operare anche oltre il limite delle cessazioni intervenute nell'esercizio precedente, fermo restando che la programmazione in aumento delle spese di personale dovrà essere analiticamente motivata e dovrà essere correlata ad oggettive ed incontrovertibili esigenze di natura organizzativa.