Rimborso spese legali sostenute dirigente comunale (in procedimento penale) successivamente assolto con formula “insussistenza del fatto” - Parziale rimborso da parte Assicurazione (stipulata sensi art. 7, C.C.N.L. del 27.2.1997 area dirigenza).

Territorio e autonomie locali
7 Aprile 2008
Categoria 
15.07 Disposizioni particolari
Sintesi/Massima 

Richiesta (dirigente) rimborso spese sostenute per n. 2 fatture emesse da legali incaricati difesa in procedimento penale (per fatti direttamente connessi all’espletamento funzioni attribuitegli) atteso il rimborso di una sola delle due parcelle (così come previsto dalle condizioni polizza assicurativa).

Testo 

Con una nota, un'Amministrazione, ha fatto preliminarmente conoscere che un dirigente dell'Ente ha presentato istanza di rimborso di n. 2 fatture, emesse da due legali, ai quali ha conferito l'incarico per la difesa in un procedimento penale per fatti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni attribuitegli. A seguito di conclusione del procedimento penale (nell'anno 2005) con sentenza di assoluzione per la non sussistenza del fatto, il dirigente ha ottenuto dall'Assicurazione (effettuata ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. del 27.2.1997 area dirigenza) il rimborso di una sola delle due fatture, così come peraltro prevedono le condizioni di polizza assicurativa.
Sulla scorta di quanto detto, viene chiesto di conoscere se sia possibile per l'Ente assumere a proprio carico tutti gli oneri sostenuti dal dirigente, rimborsando anche la fattura presentata dal secondo difensore, tenuto conto di quanto dispone l'art. 12, comma 3, del C.C.N.L. dell'area della dirigenza del 12.2.2002.
Al riguardo, la disciplina contrattuale inerente il personale dirigenziale in merito al patrocinio legale dispone che gli enti locali, assumano, anche in forme consortili, iniziative a favore dei dirigenti per provvedere alla copertura assicurativa collettiva, comprensiva degli oneri di assistenza legale in ogni stato e grado del giudizio, del rischio di responsabilità civile per i danni causati a terzi in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento di obblighi di ufficio, con esclusione dei fatti ed omissioni commessi con dolo o colpa grave (art. 7 del C.C.N.L. del 27.2.1997).
La tutela del patrocinio legale è stata confermata dall'art. 12 del successivo Ccnl del 12.2.2002, che obbliga le amministrazioni ad assumere a proprio carico ogni onere di difesa dei propri dirigenti coinvolti in procedimenti di responsabilità civile o penale per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni attribuite e all'adempimento dei compiti d'ufficio, a condizione che non sussista conflitto di interessi, escludendo, tuttavia, (al comma 3), dall'applicazione di tale disciplina i dirigenti già assicurati ai sensi dell'art. 7 del Ccnl del 27.2.1997.
In tale contesto, appare chiaro che l'intervento dell'Amministrazione a favore dei propri dirigenti, mediante stipula di copertura assicurativa, scaturisce direttamente dalla normativa contrattuale, cosicchè l'Ente, a fronte di un onere ricorrente relativo al pagamento del premio assicurativo, evita l'esborso complessivo per eventuali pagamenti di spese legali connesse alle fattispecie e condizioni previste dalla norma in questione.
Nell'ambito dunque della predetta copertura assicurativa l'Ente potrà stabilire le condizioni per l'eventuale rimborso, infatti, in base a quanto stabilito dall'art. 12, comma 3, del C.C.N.L. del 12.2.2002, che appare peraltro di stretta interpretazione, avendo l'Amministrazione assicurato i dirigenti ai sensi dell'art. 7 del C.c.n.l. del 27.2.1997, non può dare applicazione ad ulteriore forma di tutela per il patrocinio legale, poiché quella intrapresa risulta essere l'unica via consentita dalle norme contrattuali.
Si è pertanto dell'avviso che codesta Amministrazione non possa assumersi ulteriori oneri al di fuori della polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'art. 7 del c.c.n.l. del 27.2.1997, di cui peraltro il dirigente doveva pur essere a conoscenza.