Stabilizzazione personale (incaricato sensi art. 110, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000) - applicazione disposizioni art. 3, comma 94, L. n. 244 del 24.12.2007.

Territorio e autonomie locali
7 Aprile 2008
Categoria 
19.01 Facoltà assunzionali
Sintesi/Massima 

Possibilità o meno, stabilizzazione geometra (cat. C1) tenuto conto della non esplicita esclusione - da procedure di stabilizzazione personale non dirigenziale disciplinate dalla citata legge finanziaria 2008 - di quello incaricato sensi suindicata norma.

Testo 

Con una nota, un'Amministrazione ha sottoposto nuovamente all'attenzione di questo Ministero la questione relativa alla possibilità di 'stabilizzare' un geometra, cat. C1, incaricato ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, tenuto conto che la legge n. 244/2007, all'art. 3, commi 90-97, disciplinanti la stabilizzazione del personale non dirigenziale, non esclude esplicitamente il citato personale dalle predette procedure.
Al riguardo, si ritiene utile precisare che la richiamata legge n. 244/2007, prosegue il processo di 'stabilizzazione' del personale assunto con forme contrattuali flessibili già avviato con la legge n. 296/2006, finalizzato, come noto, ad eliminare situazioni di lavoro instabili che si protraevano anche per lunghi periodi e teso ad evitare, per il futuro, il formarsi di nuove forme di precariato. Ne consegue, quindi, che le disposizioni contenute nella legge n. 244 valevoli per l'anno 2008, debbono essere lette come un continuum delle norme recate dal comma 558 della legge n. 296/2006.
Difatti, il comma 90 del citato art. 3, nel far salve le procedure di stabilizzazione previste dalla legge n. 296/2006, prevede la possibilità per le amministrazioni regionali e locali di ammettere alle suddette procedure di stabilizzazione anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi stabiliti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007. Restano fermi, quindi, i requisiti e le prescrizioni previste per le stabilizzazioni dalla legge 296/2006, fatto salvo il requisito dell'anzianità di servizio che per le stabilizzazioni da effettuarsi per gli anni 2008, 2009 e 2010, può maturare, come precisato dalla norma stessa, in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.
Da quanto argomentato, si deve ritenere, pertanto, sussistente l'impossibilità, sostenuta da questo Ministero con la precedente nota, di ammettere alle procedure di stabilizzazione i soggetti a cui siano stati conferiti incarichi ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 267/2000, valendo le medesime considerazioni a suo tempo svolte e confermate, peraltro, dalla stessa volontà del legislatore di eliminare del tutto il fenomeno del lavoro precario nelle amministrazioni pubbliche; l'art. 36, come riformulato dall'art. 3 comma 79 della stessa legge n. 244/2007, pone, invero, una limitazione al ricorso ai contratti di lavoro flessibili prevedendoli solo in specifiche ipotesi e per un periodo non superiore ai tre mesi. Diversamente gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, la cui durata è di gran lunga superiore a quella prevista per i contratti a termine, essendo legata al mandato del sindaco o del presidente della provincia, si caratterizzano come forma assunzionale speciale dove prevale l'elemento fiduciario nel rapporto, che li colloca su un differente piano normativo.
Peraltro, basti considerare che laddove il legislatore ha inteso ampliare la sfera di soggetti a cui applicare le norme sulle stabilizzazioni lo ha previsto espressamente. L'art. 3, comma 94, lett. b), della legge 244/2007, ha dettato, infatti, apposita disciplina per la stabilizzazione del personale con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, precedentemente escluso.