Possibilità procedere copertura suddetti posti - Derogabilità (sensi citati artt. Finanziarie 2007 e 2008) riferibile, oltre che a limite spesa (ex art. 19, comma 8, L. n. 448/2001), anche a momento in cui si verifica la cessazione dal servizio.
Con una nota, un Comune, nel rappresentare il persistere di una difficile situazione causata dai limiti assunzionali stabiliti negli ultimi anni dalle leggi finanziarie, ha riproposto all'attenzione di questo Ministero la questione relativa alla possibilità di procedere alla copertura di alcuni posti resisi vacanti per mobilità dei dipendenti tenuto conto, come sostenuto anche dall'Anci in risposta ad alcuni quesiti, che il D.P.C.M. 15.2.2006 ha cessato i suoi effetti con l'entrata in vigore della legge n. 296/2006. Codesto Ente ha chiesto, inoltre, se il comma 562, dell'art. 1 della citata legge n. 296/2006 come integrata dall'art. 3, comma 121 della legge 24.12.2007, n. 244 (finanziaria 2008) consenta di derogare solo al limite di spesa ex art. 19, comma 8 della legge 448/2001, oppure possa intendersi riferito anche al momento in cui si verifica la cessazione dal servizio.
Al riguardo, si precisa che seppure le disposizioni contenute nel richiamato D.P.C.M. 15 /2/2006 sono state disapplicate con l'entrata in vigore della legge n. 296/2006, si deve ritenere tuttora sussistente il principio affermato all'art. 5, comma 8, del medesimo D.P.C.M. secondo il quale la mobilità non può intendersi come cessazione in quanto, come noto, con la mobilità non si verifica l'estinzione del rapporto di lavoro ma lo stesso prosegue, senza soluzione di continuità, con l'ente presso il quale dipendente è trasferito.
Da ciò consegue, pertanto, l'impossibilità di procedere ad assunzioni di personale per la copertura dei due posti resisi vacanti per mobilità.
Per quanto attiene alla richiesta sulla corretta applicazione del comma 562 dell'art. 1, della legge n. 296/2006, come integrato dal comma 121 dell'art. 3 della legge n. 244/2007, sembrerebbe potersi sostenere che il legislatore con la modifica apportata abbia inteso fornire un elemento di flessibilità utilizzabile da quegli enti che si trovino nella necessità di garantire inderogabili esigenze funzionali dei servizi.
Resta ferma, quindi, per l'anno in corso la disciplina assunzionale recata dal richiamato comma 562, che prevede per gli enti non soggetti al patto di stabilità interno la possibilità di assumere personale nell'ambito delle cessazioni verificatesi nell'anno precedente e nel rispetto della spesa sostenuta allo stesso titolo nel 2004. Tuttavia, l'integrazione al suddetto comma, ad avviso della scrivente, consente di derogare sia al limite della spesa e sia alla data della cessazione che, quindi, non necessariamente deve essersi verificata nell'anno precedente.
Le suddette deroghe, in ogni caso, oltre ad essere analiticamente motivate dagli organi dell'ente e accertate dai revisori contabili, come prescritto dall'art. 19, comma 8 della legge n. 448/2001, devono comunque assicurare il rispetto delle condizioni poste dalla norma stessa: a) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;
b) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 per cento.