Operabilità riduzione fondo per lavoro straordinario (3%), prevista art. 14, comma 4, CCNL del 1.4.1999, anche anni successivi con conseguente esaurimento fondo stesso.
Un'Amministrazione, tramite e-mail, ha chiesto di conoscere se la riduzione del 3% del fondo per il lavoro straordinario prevista dall'art. 14, comma 4 del CCNL del 1 aprile 1999, debba essere operata anche negli anni successivi con conseguente esaurimento del fondo stesso e impossibilità di remunerare le prestazioni di lavoro straordinario.
Al riguardo, come noto, il CCNL del 31 marzo 1999 ha introdotto un nuovo sistema di classificazione del personale dipendente prevedendo diverse categorie giuridiche, all'interno delle quali si sviluppa una progressione economica con attribuzione del relativo trattamento economico differenziato a seconda della posizione raggiunta.
Peraltro, il fondo delle risorse economiche per le politiche di sviluppo del personale, istituito con il medesimo contratto e che ricomprende tutte le fonti di finanziamento già previste dai precedenti contratti collettivi, ha inteso valorizzare altre forme di trattamento accessorio, legate a responsabilità, efficienza e risultati conseguiti.
D'altro canto, occorre rilevare che lo stesso articolo 14 del CCNL 1.4.1999, contiene una norma programmatica in quanto invita le amministrazioni a verificare le condizioni che hanno reso necessario il ricorso al lavoro straordinario e ad individuare le soluzioni per una progressiva e stabile riduzione del medesimo mediante razionalizzazione dei servizi.