AI FINI DELLA DISCIPLINA DELLO STATUS DI AMM.RI NON SONO RICOMPRESI NE' IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE NE' IL VICE CAPOGRUPPO, E POICHE' QUEST'ULTIMI SONO IN PRIMIS CONSIGLIER PROVINCIALI AGLI STESSI SPETTERANNO SOLTANTO LE PREROGATIVE RELATIVE ALLO STATUS DI CONSIGLIERI PROVINCIALI.
Class. 15900/00/TU/79-86 Roma, 25 febbraio 2008
OGGETTO: Richiesta di parere in merito agli artt.79 e 86, D. Lgs. n. 267/2000.
Si fa riferimento alle note sopradistinte con le quali è stato richiesto l'avviso di questo Ufficio in merito alla possibilità di riconoscere al vice presidente del consiglio ed al vice capogruppo le stesse prerogative rispettivamente del presidente del consiglio e del capogruppo.
Viene chiesto, altresì, se al vice presidente del consiglio, lavoratore autonomo possa essere applicata la disposizione di cui all'art. 2, lett. d) del D. M. 25.05.2001, relativa al versamento delle quote forfetarie a carico dell'ente ed in favore della cassa previdenziale di appartenenza.
In riferimento alla prima questione prospettata, si rappresenta che le disposizioni di cui al TITOLO III - Capo IV 'Status degli amministratori locali' del TUEL disciplinano il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. In particolare, l'art. 77, comma 2, del TUEL, dispone che '.per amministratori si intendono, ai soli fini del presente Capo, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento'.
Ai sensi della sopracitata normativa, dunque, nella nozione di amministratori locali, ai soli fini della disciplina del loro status, non sono ricompresi né il vice presidente del consiglio provinciale né il vice capogruppo e, poiché questi ultimi sono in primis consiglieri provinciali, agli stessi spetteranno soltanto le prerogative relative allo status di consigliere provinciale così come previste dagli artt. 77 e seguenti del D. Lgs. n. 267/2000 non potendo, in particolare, estendere al vice presidente del consiglio lo status del presidente trattandosi di materia riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ex art. 117, comma 1, lett. p), Cost.
In riferimento, infine, alla seconda questione prospettata, si rappresenta che ai sensi dell'art. 86, comma 2, del TUEL, 'Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfetaria annuale, versata per quote mensili.
Al riguardo, va considerato che il vice presidente del consiglio provinciale è un consigliere provinciale e che quest'ultima carica non è ricompresa tra quelle di cui al primo comma dell'art. 86 TUEL per le quali le amministrazioni sono tenute a versare le quote forfetarie de quibus, pertanto, si ritiene che l'ente locale non sia tenuto a versare le suddette quote in virtù del fatto che tale accantonamento non è previsto in favore dei lavoratori autonomi che ricoprono la carica di consigliere provinciale.