Stabilizzazione (ente ridotte dimensioni) personale mediante conversione rapporto lavoro da tempo determinato a indeterminato - Finanziaria 2008.

Territorio e autonomie locali
11 Febbraio 2008
Categoria 
19.01 Facoltà assunzionali
Sintesi/Massima 

Possibilità conversione rapporto lavoro (da tempo determinato a indeterminato) per stabilizzazione dipendente (cat. B3 assunta 2005, attingendo da graduatoria concorso, per sostituzione dipendente trasferito per mobilità) - Applicazione art. 3, comma 90, L. n. 244 del 24.12.2007.

Testo 

Con una nota, un Ente ha chiesto di conoscere se alla luce delle disposizioni recate dalla legge 24.12.2007, n. 244, possa stabilizzare una dipendente di cat. B3 assunta in data 1.6.2005, con contratto di lavoro a tempo determinato attingendo da una graduatoria di concorso, per la sostituzione di un dipendente trasferito per mobilità presso altra pubblica amministrazione. A tal fine, fa presente di non essere soggetto al patto di stabilità interno in quanto ente di ridotte dimensioni e che la dipendente in questione maturerà il requisito dei tre anni nel corso del 2008.
Al riguardo, si fa presente che l'art. 3, comma 90 della citata legge 24.12.2007, n. 244, nel far salve le procedure di stabilizzazione previste dalla legge n. 296/2006, prevede la possibilità per le amministrazioni regionali e locali di ammettere alle suddette procedure di stabilizzazione anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi stabiliti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.
Per cui sulla base di tale previsione, codesto Ente potrebbe procedere alla stabilizzazione della predetta dipendente in quanto in possesso dei requisiti prescritti.
Tuttavia, occorre considerare che il posto per il quale è stata effettuata l'assunzione a tempo determinato si è reso vacante per mobilità volontaria del dipendente. In tale ipotesi, si ricorda che deve ritenersi tuttora sussistente il principio affermato dal D.P.C.M. del 15/2/2006, secondo il quale i processi di mobilità non possono intendersi come 'cessazioni' ai fini del calcolo dei relativi costi.
Ne consegue, quindi che codesto Ente non potrà procedere alla copertura del posto di cui trattasi.