MANTENIMENTO IN ESSERE DELL'INCREMENTO DEI GETTONI DI PRESENZA

Territorio e autonomie locali
8 Febbraio 2008
Categoria 
13.01.05 Compensi: gettoni di presenza
Sintesi/Massima 

E' CONSENTITO IL MANTENIMENTO IN ESSERE DELL'INCREMENTO DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE DEI GETTONI DI PRESENZA, ANTECEDENTEMENTE ALLA LEGGE FINANZIARIA

Testo 

Prot. n.15900/TU/00/82 Roma, 8 febbraio 2008

OGGETTO: Art. 82 del decreto legislativo n. 267/2000 - Quesito.

Quesito su : 13) Status degli amministratori locali – Posizione giuridica e trattamento economico: - compensi: indennità e gettoni di presenza.

E' stato chiesto il parere di questo Ministero circa la corretta applicazione dell'art. 2, comma 25, della legge n. 244 del 24.12.2007 (Legge Finanziaria 2008), cha ha apportato sostanziali innovazioni all'art. 82 del decreto legislativo n. 267/2000 in materia di status degli amministratori locali.
In particolare, sono richieste delucidazioni in merito al mantenimento in essere degli incrementi dei gettoni di presenza deliberati nel 2007 e se le disposizioni di cui all'art. 1, comma 54, della legge n. 266 del 2005 (riduzione del 10% degli importi delle indennità e dei gettoni di presenza stabilita con la legge finanziaria2006) possono ritenersi abrogate a seguito dell'entrata in vigore della legge finanziaria 2008.
Riguardo al primo punto, si rappresenta che la norma del nuovo comma 11 dell'art. 82 del T.U.O.E.L., come modificato dalla Legge Finanziaria 2008, non ha effetto retroattivo e quindi fa venir meno la facoltà di incrementare i gettoni di presenza soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2008.
Pertanto, sono fatti salvi gli incrementi legittimamente deliberati dai singoli enti prima dell'entrata in vigore della suddetta legge purché, per effetto di tali incrementi, l'importo massimo percepito da un consigliere in un mese non superi l'importo pari ad un quarto dell'indennità di funzione del sindaco, determinata ai sensi del D.M. n. 119/2000.
Per quanto concerne il secondo aspetto, va rilevato che già prima delle suddette novelle apportate al T.U.O.E.L. la Corte dei Conti ha ritenuto che la sentenza n. 157/2007della Corte Costituzionale, pur non influendo direttamente sulla norma in questione, 'richiama con forza la necessità di dare della disposizione una lettura 'secundum Costitutionem', tale da limitarne l'efficacia al solo esercizio 2006, cui la manovra finanziaria della legge n. 266 si è riferita' (Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo per la Toscana, 26 giugno 2007, n. 11P).
Secondo tale orientamento, 'la lettera della disposizione qui in esame, d'altra parte, facendo riferimento all'ammontare delle indennità in concreto risultanti alla data del 30 settembre 2005, non consente di ritenere che la rideterminazione legislativa abbia inteso modificare, in via permanente, norme che non soltanto sono inserite in un testo unico (la tecnica legislativa pretende, in tal caso, un'espressa individuazione delle disposizioni incise) ma che affidano le determinazioni dei compensi ad un meccanismo procedurale finalizzato ad una condivisa valutazione'.
Ulteriori elementi che sembrano escludere la possibilità di una diversa lettura della norma possono ora rinvenirsi in quelle disposizioni (art. 2, comma 25) della finanziaria 2008 che hanno confermato la facoltà per gli enti locali di incrementare, con delibera di giunta e di consiglio, gli importi delle indennità di funzione determinati dal decreto interministeriale di cui all'art. 82. comma 8, del citato testo unico.
Se, dunque, fino al 1° gennaio 2008, data di entrata in vigore della finanziaria 2008, era dubbia la vigenza della norma in questione (il Ministero dell'Economia, infatti, si era espresso in senso affermativo con nota n. 0044423 in data 11 aprile 2007), a decorrere da tale data le relative disposizioni devono ritenersi implicitamente abrogate.