SUSSISTENZA IPOTESI DI INELEGGIBILITA' E/O INCOMPATIBILITA' NEI CONFRONTI DI UN CONSIGLIER DI UN COMUNE APPARTENETE ALL'UNIONE E DIPENDENTE DELL'UNIONE MEDESIMA.

Territorio e autonomie locali
6 Febbraio 2008
Categoria 
12.01.03 Ineleggibilità
Sintesi/Massima 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE E' FORMATO ESCLUSIVAMENTE DAI SINDACI DEI COMUNI CHE NE SONO PARTE - L'ART 60 TUOEL STABILISCE, TRA L'ALTRO, CHE NON SONO ELEGGIBILI ALLA CARICA CONSILIARE I DIPENDENTI DEL COMUNE, SUBORDINANDO L'INELLEGIBILITA' ALL'INTERCORRERE CON IL COMUNE UN RAPPORTO DI LAVORO. IN QUESTO CASO IL RAPPORTO LAVORATIVO E' CON L'UNIONE PERTANTO E' ESCLUSA L'IPOTESI DI INELEGGIBILITA'.

Testo 

Class. 15900/TU/00/60-63 Roma, 6 febbraio 2008

OGGETTO: Quesito in merito alla sussistenza di ipotesi di ineleggibilità e/o incompatibilità.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stato richiesto un parere in merito all'eventuale sussistenza di una causa di ineleggibilità ovvero di incompatibilità, in relazione agli articoli 60 e 63 del decreto legislativo n. 267/2000, nei confronti di un consigliere di un Comune appartenente all'Unione e dipendente dell'Unione medesima.
In via preliminare va considerato che il legislatore ha delineato l'istituto dell'Unione dei comuni disciplinandolo nei suoi elementi essenziali (inderogabili) e demandando all'autonomia statutaria e regolamentare dell'Unione stessa la disciplina dei propri organi e della propria organizzazione. In particolare, l'articolo 32, comma 2, del T.U.E.L. n. 267/2000 stabilisce che 'lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione', mentre il successivo comma 3 dispone che lo statuto deve prevedere (quale contenuto obbligatorio) la figura del presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati' e che 'altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze'. Detta disposizione normativa persegue l'intento di consolidare 'l'appartenenza' dell'ente associativo ai comuni che lo compongono, attraverso l'identità dei soggetti amministratori.
Pertanto, per ciò che concerne l'individuazione e la composizione degli organi diversi dal 'presidente' devono reputarsi parimenti corrette e ammissibili tutte le formule organizzatorie prescelte in sede statutaria nel rispetto delle condizioni minime inderogabili prescritte dall'art. 32, comma 3.
Nel caso di specie, dalle notizie fornite, si desume che il Consiglio dell'Unione è formato esclusivamente dai sindaci dei comuni che ne sono parte.
L'articolo 60, comma 1, n. 7, del decreto legislativo n. 267/2000, stabilisce che non sono eleggibili, tra l'altro, alla carica di consigliere comunale i dipendenti del comune. La formulazione della norma pone l'accento sul dato formale della dipendenza, subordinando l'ineleggibilità al fatto che intercorra con il comune un rapporto di lavoro.
Anche la Corte di Cassazione ha ritenuto che, in tema di elettorato attivo, per la predetta condizione di ineleggibilità occorre far riferimento non all'aspetto funzionale ma a quello genetico del rapporto di servizio che, nella fattispecie in esame intercorre con l'Unione.
Per quanto premesso, ne consegue che, nel caso di specie, va escluso il delinearsi, ai sensi dell'art. 60, comma 1, n. 7, del T.U.E.L., della causa di ineleggibilità ivi prevista, in quanto il rapporto di servizio intercorre con l'Unione.