QUESITO SU IPOTESI INCOMPATIBILITA' TRA LA CARICA DI ASSESSORE ESTERNO IN UN COMUNE E CONSIGLIER DI ALTRO COMUNE.

Territorio e autonomie locali
2 Febbraio 2008
Categoria 
12.01.04 Incompatibilità
Sintesi/Massima 

NON PUO' ESSERE NOMINATO ASSESSORE CHE RICOPRE LA CARICA DI CONSIGLIERE C/O ALTRO COMUNE, NE' PUO' PERMANERE NELLA CARICA ASSESSORILE CHE, SUCCESSIVAMENTE ALLA NOMINA, VIENE ELETTO CONSIGLIERE IN DIVERSO COMUNE.

Testo 

Class. 15900/ TU/00/63 Roma, 2 febbraio 2008

OGGETTO: Quesito in merito alla sussistenza di ipotesi d'incompatibilità tra la carica di assessore esterno in un Comune e quella di consigliere in altro Comune. .

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stato richiesto un parere in merito alla possibile incompatibilità tra la carica di assessore esterno in un Comune e quella di consigliere comunale presso un altro Comune.
L'articolo 47 del decreto legislativo n. 267/2000, nel prevedere la possibilità per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti di nominare assessori anche al di fuori dei componenti del consiglio, ne limita il potere prescrivendo che questi siano scelti 'fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere'.
Anche la giurisprudenza della Cassazione ha ribadito l'equiparazione, quanto alle situazioni di incompatibilità ed ineleggibilità, degli assessori esterni ai consiglieri (cfr. Cass. Civ., sez. I, sent. n. 3902/02).
Al riguardo, si rappresenta che la giurisprudenza relativa alla fattispecie in questione, ha ritenuto, in diverse occasioni (cfr. Trib. Alessandria sent. del 7.1.2000, Trib. Castrovillari sent. del 26.9.2002, Trib. Grosseto sent. del 7.10.2004) la non cumulabilità della carica consiliare con quella assessorile ricoperta presso un altro comune.
I giudici aditi, infatti, hanno ravvisato nel cumulo delle cariche di consigliere comunale e di assessore presso enti diversi una causa ostativa solo per la carica assessorile e non anche per quella di consigliere e, dunque, fatta salva la facoltà dell'interessato di optare per l'una o per l'altra carica, non può essere nominato assessore chi ricopre già la carica di consigliere presso un altro comune, né può permanere nella carica assessorile chi, successivamente alla nomina, viene eletto consigliere comunale in un diverso comune.
Ciò, peraltro, in linea con quanto affermato dalla Corte di Cassazione (cfr. sentenze nn. 10131/1994, 2490/200 e 3902/2002), in ordine alle condizioni e ai limiti, stabiliti dalla legge, entro i quali deve esplicarsi il potere di scelta del sindaco nella nomina dei componenti la giunta comunale.