Possibilità assunzionali (ente rispettoso patto stabilità interno) luce art. 1, comma 557, L. n. 296/2006.

Territorio e autonomie locali
22 Gennaio 2008
Categoria 
19.01 Facoltà assunzionali
Sintesi/Massima 

Necessità o meno, per procedere nuove assunzioni (luce sottodotazione organica) conseguimento risparmi di spesa (stabiliti art.1, comma 198, L. n. 266/2005) oltre rispetto patto stabilità interno - Applicazione art. 3, comma 120, L. n. 244 del 24.12.2007 (finanziaria 2008).

Testo 

Con una nota, un'Amministrazione data la situazione di sottodotazione organica, ha chiesto alcuni chiarimenti in ordine alle possibilità assunzionali alla luce delle disposizioni recate dall'art. 1, comma 557 della legge n. 296/2006, In particolare l'Ente, facendo presente che le spese del personale sono pari al 31% della spesa corrente, ha chiesto se per procedere a nuove assunzioni, oltre ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno, debba comunque conseguire i risparmi di spesa stabiliti dall'art.1, comma 198 della legge n. 266/2005.
Al riguardo, si deve precisare che l'art. 3, comma 120 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, (finanziaria 2008), ha aggiunto un periodo al citato comma 557, il quale dispone che fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilità, le eventuali deroghe al principio di riduzione complessiva della spesa devono essere, oltreché analiticamente motivate ai sensi dell'art. 19, comma 8 della legge n. 448/2001, anche sottoposte alle seguenti, ulteriori, condizioni:
che l'ente abbia rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio; che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento delle condizioni di ente strutturalmente deficitario e, da ultimo, che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto.
Ciò posto, per quanto attiene alla situazione rappresentata, poiché l'Ente riferisce di aver sempre rispettato le prescrizioni del patto di stabilità interno, di disporre di una dotazione organica deficitaria con un rapporto dipendenti/popolazione inferiore a quello previsto per gli enti in condizione di dissesto e di una bassa incidenza della spesa per il personale in relazione all'entità delle spese correnti, si ritiene possibile, alla luce della suddetta disposizione, procedere all'assunzione di nuovo personale anche nel solo rispetto del patto di stabilità interno, e quindi derogando al principio di riduzione complessiva della spesa di personale per l'anno in corso come prescritto dall'art. 19, comma 8 della legge n. 448/2001, purché tale deroga sia analiticamente motivata dagli organi dell'ente e accertata dai revisori contabili.