Rimborsabilità, (avvocati comune) somme versate per iscrizione elenco speciale Albo degli Avvocati, luce diversi e opposti orientamenti espressi vari organi.

Territorio e autonomie locali
20 Dicembre 2007
Categoria 
15.07.07 Enti provvisti di Avvocatura
Sintesi/Massima 

Rimborsabilità o meno, (per avvocati operanti presso ente locale) somme versate per iscrizione elenco speciale Albo degli Avvocati, attesi diversi ed opposti orientamenti manifestati da Corte conti e Corte Cassazione - Parere espresso (seguito interessamento su materia) da Coordinamento Sezioni regionali controllo della Sezione Autonomie Corte dei conti.

Testo 

Un'Amministrazione ha sottoposto all'attenzione di questo Ministero, al fine dell'acquisizione di un parere, la questione relativa alla rimborsabilità agli avvocati del comune delle somme versate per l'iscrizione all'elenco speciale dell'albo degli avvocati, alla luce dei diversi orientamenti manifestati sulla materia dalla Corte dei conti, Regione Sardegna che con il parere del 19.1.2007, ne ha escluso la rimborsabilità, mentre a favore si è espressa la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3928 del 20 febbraio 2007 .
Al riguardo, si rileva preliminarmente che a seguito dei citati diversi ed opposti orientamenti intervenuti in merito, della questione è stato investito il Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti. Tale organo, con nota n. 6935/C21 del 7 giugno 2007, ha ritenuto l'iscrizione all'albo un requisito imprescindibile per alcune figure professionali, costituendo la stessa uno dei presupposti richiesti per l'assunzione che deve perdurare per tutto il periodo lavorativo alle dipendenze del comune. Conseguentemente, il medesimo Organo ha sostenuto che 'debba essere cura del soggetto assunto per ricoprire all'interno dell'ente un ruolo che richiede la citata iscrizione, farsi carico degli adempimenti necessari per assicurare nel tempo la sussistenza del requisito'. Inoltre, con la stessa nota il Coordinamento ha richiamato il principio generale vigente nel nostro ordinamento che vieta di porre a carico degli enti pubblici oneri non previsti che possono contribuire ad aggravare la situazione finanziaria degli enti stessi. Fra tali oneri sembra quindi poter rientrare la tassa d'iscrizione ad un albo professionale.
Nè a diversa soluzione può pervenirsi dall'esame della normativa contenuta nei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale degli enti locali, che, pur disponendo in materia, per gli enti provvisti di Avvocatura prevede, all'art. 27 del CCNL del 14.9.2000, la sola attribuzione dei compensi professionali da corrispondere ai predetti dipendenti a seguito di sentenza favorevole dell'ente e non anche l'onere relativo all'iscrizione degli stessi agli albi professionali.
Pertanto, alla luce dell'orientamento della Corte dei conti soprarichiamato e in assenza di una specifica disposizione di legge o negoziale, si ritiene che non possa riconoscersi l'obbligo dell'amministrazione a sostenere l'onere di cui trattasi.