STANTE LA NATURA OBBLIGATORIA DEL CONSORZIO IN QUANTO PREVISTO ED ISTITUITO CON LEGGE, SI RITIENE NON SUSSISTA LA CAUSA DI INCOMPATIBILITA' DI CUI AGLI ARTT. 63, COMMA 1 N. 1 TUOEL E 10 LEGGE REGIONALE SICILIA N. 31/1985.
Class. 15900/TU/00/63 Roma, 11 dicembre 2007
OGGETTO: Richiesta di parere su una presunta incompatibilità tra la carica di consigliere provinciale e quella di dirigente generale del Consorzio A.S.I. di ......
Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stato richiesto l'avviso di questo Ministero in merito all'eventuale sussistenza della causa di incompatibilità di cui all'art. 63, comma 1, n. 1, del T.U.O.E.L., fatta propria dalla Regione Sicilia con L.R. n. 31/1986, così come modificata dalla L. R. n. 19/2005, nei confronti di un consigliere provinciale dirigente generale di un Consorzio ASI del quale fa parte anche l'amministrazione provinciale in cui lo stesso ricopre la carica di consigliere.
Preliminarmente, si rappresenta che, ai sensi delle sopracitate norme non può ricoprire la carica di consigliere provinciale, tra l'altro, l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione da parte della provincia.
Inoltre, ai sensi dell'art. 1 della L.R. Sicilia n. 1/1984 'Nel quadro degli indirizzi della programmazione e del decentramento amministrativo, la Regione siciliana svolge la propria attività di intervento nell'ambito delle aree destinate ad insediamenti industriali attraverso i consorzi per le aeree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione, istituiti in Sicilia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 218/1978, e della legge regionale n. 4/1965, i quali sono tutti regolati dalle norme della presente legge.'.
Ai fini che qui interessano, poi, la Corte di Cassazione ha stabilito che la ratio dell'art. 63, comma 1, n. 1, D. Lgs. n. 267/2000, è quella di 'evitare che il consigliere municipale cumuli funzioni inerenti alla tutela di interessi in potenziale conflitto con quelli del comune'. Tale situazione, ha ritenuto la Suprema Corte, non viene a determinarsi nel caso in cui sia stato costituito un consorzio obbligatorio tra gli enti territoriali, per il potenziamento ed il miglioramento di attività e servizi pubblici che non possono essere proficuamente gestiti dal singolo ente locale, e dove '.il concorso dei partecipanti nell'adozione delle delibere consortili è fisiologico e non esprime un potere di vigilanza', sicchè tale tipo di rapporto non configura 'l'ingerenza o la vigilanza di fatto ex art. 63, comma 1, n. 1, D. Lgs. n. 267/2000.' (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 10 luglio 2004, n. 12807).
Alla luce delle considerazioni che precedono, stante la natura obbligatoria del consorzio de quo, in quanto previsto ed istituito con legge, si ritiene che nella fattispecie in esame non sussista la causa di incompatibilità di cui agli artt. 63, comma 1, n. 1, del T.U.O.E.L. e 10 della L.R. Sicilia n. 31/1985.