LE DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI PRESENTATE PERSONALMENTE O A MEZZO DELEGA AUTENTICATA PRESENTATE AL PROTOCOLLO SONO IMMEDIATAMENTE EFFICACI
Class. 15900/TU/00/38 Roma, 5 dicembre 2007
OGGETTO: Dimissioni consigliere comunale. Quesito.
Si fa riferimento alla nota con la quale è stato chiesto un parere di questo Ufficio riguardo alla possibilità di considerare efficaci le dimissioni rassegnate da un consigliere comunale, con proprio atto firmato e presentato al sindaco, subito acquisito al protocollo comunale, consegnando, poi, all'interessato, in segno di ricevuta, una copia del documento.
In via preliminare si rappresenta che la generale disciplina di cui all'art. 38, comma 8, del TUEL (nel testo modificato dall'art. 3 del D. L. 29 marzo 2004 n. 80, convertito dalla legge n. 140/2004), per i singoli atti di rassegnazione delle dimissioni da consigliere comunale, prescrive che 'Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci...'.
Al riguardo, il Consiglio di Stato ha di recente affermato che '.Dall'analisi di tale disposizione emerge in tutta evidenza che l'atto di rassegnazione delle dimissioni è un atto giuridico in senso stretto, cioè un atto i cui effetti giuridici non dipendono dalla volontà dell'agente, ma sono disposti dall'ordinamento, senza riguardo all'intenzione di colui che li pone in essere; è, infatti, atto irrevocabile, non recettizio ed immediatamente efficace. La protocollazione delle dimissioni stese fa sì che la dichiarazione di volontà del dimissionario esca dalla sua sfera di disponibilità, dal momento in cui viene registrata, assumendo una propria ed immodificabile rilevanza giuridica idonea, da quel momento, a produrre, tra l'altro, l'effetto della successiva surrogazione dei consiglieri dimissionari da parte dei rispettivi consigli. Corollario di quanto sopra esposto è che ai fini della validità ed efficacia di tale atto ciò che conta è solo la sua regolarità formale, mentre non rileva in alcun modo la volontà del dimissionario ed i vizi da cui essa eventualmente sia affetta; infatti, poiché dal momento dell'assunzione al protocollo dell'ente le dimissioni sono immediatamente efficaci e non possono essere più ritirate, è evidente che qualsiasi scopo che con esse il dimissionario si sia proposto di raggiungere, come del resto ogni motivo che lo abbia spinto a presentarle, sono del tutto irrilevanti per l'ordinamento giuridico.' (cfr. Cons. di Stato, sez. V, sentenza 12 giugno 2007, n. 3137).
Ciò posto, dalle notizie fornite, si ritiene che le dimissioni in questione sono state ritualmente presentate e, pertanto, le stesse sono immediatamente efficaci, non possono essere più ritirate e determinano la surroga del dimissionario (cfr. Cons. Stato, cit.).