Istituzione nuovo profilo professionale - collaboratore P.M. (cat. B3) - ambito polizia municipale.

Territorio e autonomie locali
8 Novembre 2007
Categoria 
15.05 Personale area di vigilanza
Sintesi/Massima 

Possibilità istituzione nuovo profilo professionale - collaboratore P.M. (cat. B3) - ambito polizia municipale, attesa non previsione (legge-quadro ordinamento P.M. n. 65/86 e L.R. n. 2/89, di rinvio disposizioni L. n. 93/1993) limite tassativo figure professionali istituibili area vigilanza.

Testo 

Con una nota, un'Amministrazione ha chiesto di conoscere il parere di questo Ministero in ordine alla possibilità di istituire presso il Corpo di polizia municipale una nuova figura professionale, quella di 'collaboratore di P.M., da collocarsi nella cat. B3, alla quale verrebbero affidati esclusivamente i servizi di polizia stradale e le funzioni di accompagnamento e di rappresentanza, da svolgersi senza armi. Ciò in ragione del fatto che sia le disposizioni della legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale n. 65/86 e sia la legge regionale n. 2/89, che a sua volta rinvia alle disposizioni della legge n. 93/1993, non prevedono un limite tassativo delle figure professionali istituibili nell'area di vigilanza.
Al riguardo, si rileva preliminarmente che l'art. 3, commi 6 e 7 del CCNL del 31.9.1999, che ha introdotto un nuovo sistema di classificazione del personale, consente agli enti di individuare, in maniera autonoma, tutti i profili necessari alle proprie esigenze e di collocarli nelle diverse categorie nel rispetto delle declaratorie contenute nell'allegato A, del medesimo contratto.
Ciò premesso, si deve considerare che gli addetti ai servizi di polizia municipale sono titolari di uno status giuridico del tutto peculiare rispetto a quello del restante personale dell'ente locale, che trova la sua ragione d'essere nella particolarità delle funzioni svolte e nel superamento di specifiche prove concorsuali. Basti rammentare che la legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale n. 65/86 sopracitata, fornisce una dettagliata disciplina del predetto personale, demandando alla contrattazione collettiva di settore la fissazione dei titoli di studio necessari per l'accesso alle varie categorie e al regolamento comunale per quanto attiene all'ordinamento e all'organizzazione del corpo o servizio stesso (artt. 8 e 9).
Per quanto sopra, si è del parere che pur in presenza della specifica previsione contrattuale, per gli enti sia preclusa la possibilità di procedere all'individuazione di nuovi profili professionali, oltre quelli previsti dai contratti stessi per la citata area di vigilanza, tenuto conto sia della specificità delle funzioni e compiti affidati al predetto personale e sia del fatto, che in linea con quanto stabilito dalla richiamata legge-quadro n. 65/86, gli accordi collettivi hanno provveduto a dettare in merito una specifica disciplina.
Difatti, è proprio nell'ambito della contrattazione collettiva che viene riconosciuta la rilevanza e la specificità del ruolo della polizia locale; valga a tal fine considerare che con il CCNL del 1/4/1999 il personale dell'area di vigilanza è stato collocato nella cat. C e con il CCNL del 14/9/2000, sono state previste disposizioni speciali per il personale dell'area di vigilanza con particolari responsabilità prevedendo l'attivazione di speciali procedure per realizzare il passaggio di detto personale in cat. D. Con quest'ultimo contratto, inoltre, è stato istituito il nuovo profilo di specialista di vigilanza con la relativa declaratoria.
Per le ragioni suesposte, si deve rilevare l'impossibilità di procedere all'istituzione del profilo di collaboratore di vigilanza con inquadramento in cat. B3, come richiesto dall'Ente, dovendo ritenere preminente l'intervento della contrattazione collettiva nazionale.