Richiesta parere in merito alla validità della seduta consiliare di prima convocazione

Territorio e autonomie locali
15 Ottobre 2007
Categoria 
05.01.01 Competenze
Sintesi/Massima 

Richiesta parere in merito alla validità della seduta consiliare di prima convocazione

Testo 

Un comune ha chiesto un parere sulla determinazione del numero legale per la validità delle sedute di prima convocazione del consiglio comunale (composto da 20 consiglieri oltre al sindaco), tenuto conto della specifica normativa regolamentare.
L'art. 38, co. 2, del d.lgs. n. 267/2000 demanda al regolamento sul funzionamento del consiglio la determinazione del numero legale per la validità delle sedute consiliari, con il solo limite all'autonomia regolamentare derivante dalla necessità che "in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all' ente, senza computare a tale fine il sindaco ... ".
Ciò comporta, in sostanza, che spetta al regolamento stabilire il quorum strutturale del consiglio; in linea teorica, potrebbero anche essere previsti quorum diversificati per le singole sedute, in relazione alla maggiore o minore rilevanza degli atti deliberativi da adottare. Unico limite inderogabile è che il quorum in parola non venga fissato mai al disotto del "terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco"; quest'ultimo assunto deve essere inteso nel; senso che, limitatamente al computo del "terzo" dei consiglieri, il sindaco deve essere escluso (con la conseguenza che, nel caso di specie, il "terzo" dei consiglieri assegnati va calcolato sul numero di 20 e non già su quello di 21).

La cennata previsione di cui all'art. 38. co. 2 del T.U.O.E.L. va letta in combinato disposto con l'art. 273, comma 6, del T.U.O.E.L. medesimo, il quale detta una disciplina transitoria che legittima l'applicazione, fra gli altri, dell'art. 127 del T.U. n. 148/1915 (e, quindi, delle previsioni regolamentari ad esso conformate), fino all'adeguamento statutario e regolamentare ai nuovi canoni previsti dal surriferito T.U.E.L. n. 267 nella materia considerata.
Per quanto precede si ritiene che, nella fattispecie considerata, l'art. 44 del Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale di xxxxxx, adottato in epoca anteriore al T.U.E.L. n. 267/2000 (entrato in vigore il 13 ottobre 2000) conformato, sostanzialmente, all'art. 127 cit., sia tuttora vincolante per l'ente locale.
Nell'anzidetta fonte normativa locale, il quorum strutturale del consiglio comunale è determinato, in via ordinaria, nella "metà dei consiglieri assegnati".
Considerato che in tale novero va ricompreso anche il sindaco (v. Corte Costituzionale, sentenza n. 44 del 10-20 febbraio 1997, nella quale è stato affermato che, in base alla riforma recata dalla legge n. 81/1993 il sindaco, eletto direttamente, anche se non più scelto sulla base della sua precedente investitura nella carica di consigliere comunale è, a tutti gli effetti, un componente del consiglio comunale), al numero dei consiglieri astrattamente spettante al comune, secondo quanto stabilito nell'art. 37 del TU.E.L. n. 267/2000, deve aggiungersi una unità, pervenendo si ad una cifra dispari (che nel caso di specie è pari a 21).
Poiché, secondo il prevalente orientamento dottrinale e giurisprudenziale, nei collegi dispari la metà dei consiglieri è costituita da quel numero che, moltiplicato per due, supera di una unità il numero totale dei consiglieri, ne deriva che il quorum strutturale, nel caso di specie, è pari a Il.
Qualora codesta Prefettura non abbia ulteriori elementi da comunicare nel merito, si prega di voler sollecitamente partecipare quanto sopra al comune richiedente.