Personale dipendente chiamato far parte uffici supporto attività organi politici - Trattamento economico accessorio - Normativa applicabile.

Territorio e autonomie locali
9 Ottobre 2007
Categoria 
15.07.05 Personale di supporto agli organi politici e agli organi collegiali
Sintesi/Massima 

personale dipendente chiamato far parte uffici supporto attività organi politici - Possibilità prevedere (nel regolamento(unico emolumento omnicomprensivo corrispondere detto personale (sensi art. 14, comma 2, D. Lgs. n.

Testo 

Un'Amministrazione ha chiesto se sia tuttora attuale il parere espresso da questo Ministero con nota n. 15700/2A1/647 del 17/5/2000, riguardante il trattamento economico spettante al personale dipendente che sia chiamato a far parte degli uffici di supporto degli organi politici, con particolare attenzione alla possibilità di prevedere nel regolamento un unico emolumento omnicomprensivo da corrispondere a detto personale, come previsto dall'alt. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, per il personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato.
Al riguardo, si fa presente che successivamente al rilascio del parere in oggetto è intervenuta l'emanazione del D.Lgs. n 267/2000, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, e del D.Lgs. n. 165/2001, contenente Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
Allo stato attuale, si deve pertanto ritenere che l'art. 14, comma 2, del D.Lgs. n.
165/2001, sia una norma letteralmente riferita alle Amministrazioni dello Stato e strutturata con esplicito riferimento al modello organizzativo dei ministeri, collocandosi nel contesto di disposizioni normative specificamente formulate per le esigenze dello Stato. D'altro canto, l'emanazione del D.Lgs. n. 267/2000, che com'è noto, contiene i principi e le disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali, disciplina compiutamente, all'art. 90, la fattispecie relativa alla costituzione degli uffici di supporto agli organi di direzione politica.
Pertanto, per la determinazione del trattamento economico spettante al personale chiamato a far parte dei predetti uffici di supporto del sindaco o del presidente della provincia dovrà farsi riferimento esclusivamente alla disciplina contenuta all'art. 90, del T.U.O.E.L. D.Lgs. n. 267, che, si precisa, limita la possibilità di prevedere un emolumento unico quale trattamento accessorio per il solo personale assunto con contratto a tempo determinato, mentre per il personale dipendente il trattamento accessorio resta quello disciplinato dalla normativa contrattuale.
A parere dello scrivente, difatti, la disposizione recata dall'art. 90, del T.U.O.E.L. costituisce un atto limite all'esercizio della potestà regolamentare degli enti locali, non consentendo di prevedere un emolumento unico a favore del personale dipendente chiamato a far parte degli uffici di cui trattasi, tenuto conto che il regolamento può intervenire solo negli spazi lasciati liberi dalla legge.