permessi retribuiti agli amministratori locali (artt. 79 e 80 del decreto legislativo 267/2000)
Un ente ha chiesto chiarimenti in ordine alla problematica dei permessi retribuiti spettanti agli amministratori locali previsti dall'art. 79 del decreto legislativo n. 267/2000.
Fermo restando il diritto, costituzionalmente garantito, dell'amministratore di disporre del tempo necessario per il mandato, si osserva che l'istituto del permesso si differenzia da quello dell'aspettativa in quanto l'amministratore-lavoratore dipendente mantiene il rapporto lavorativo con l'amministrazione di appartenenza con tutti i vincoli, anche di orario, che tale rapporto comporta. Da qui la necessità di assicurare al datore di lavoro, su cui gravano, fra l'altro, in quanto amministrazione pubblica, i relativi oneri, che le assenze siano limitate al tempo strettamente necessario per l'espletamento degli adempimenti connessi al mandato elettorale ricoperto dal dipendente. Il diritto dell'amministratore a fruire dei permessi lavorativi va pertanto contemperato con il diritto dell'ente di appartenenza con cui l'amministratore locale ha mantenuto il rapporto lavorativo, al rispetto delle norme ordinamentali e organizzative interne.
Va altresì rilevato che l'art. 79 differenzia le modalità di fruizione dell'istituto prevedendo che solo per le sedute del consiglio, il consigliere ha diritto al permesso lavorativo per l'intera giornata oltre a quella successiva in caso di durata oltre la mezzanotte, mentre per le riunioni di organi esecutivi e commissioni gli amministratori hanno diritto di assentarsi dal lavoro per la durata delle riunioni degli organi di cui fanno parte oltre che per il tempo necessario per raggiungere il luogo di riunione e rientrare nella sede di lavoro.
La formulazione testuale dell'art. 79, comma 6, ove si prescrive che i tempi di espletamento del mandato per i quali vengono richiesti i permessi devono essere 'prontamente e puntualmente documentati', fa desumere che anche il tempo impiegato per lo spostamento da e per il luogo di lavoro debba essere comunque quantificato e attestato nella certificazione rilasciata e che, comunque spetta all'amministrazione locale attestare 'prontamente e puntualmente' il tempo complessivo di legittima assenza dal servizio.
In aggiunta alle assenze di cui ai commi 1,2, e 3 del citato art. 79 del TUOEL, come noto, è prevista la possibilità di assentarsi ulteriormente dal lavoro, entro un limite massimo di 24 ore lavorative al mese, mentre il comma 5 del sopracitato articolo consente ai lavoratori dipendenti il diritto di usufruire di ulteriori permessi non retribuiti, sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili, qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato, da utilizzare anche per lo studio preliminare e la trattazione degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno della riunione.
Per quanto attiene alla problematica relativa all'attestazione dei permessi, si richiama il preciso obbligo per il lavoratore dipendente di documentare, con apposita certificazione, l'attività ed i tempi di espletamento del mandato (comma 6, art. 79 T.U.). In assenza di specifica norma regolamentare, l'attestazione dell'utilizzo dei permessi retribuiti e non retribuiti può essere rilasciata dal sindaco, oppure dal segretario comunale, o dal segretario del collegio cui partecipano gli amministratori interessati, se prestabilito, o da un consigliere facente le veci di segretario, ovvero dal presidente dell'adunanza.
Per quanto concerne, infine, la possibilità di sostituire l'attestazione per i permessi con un'autodichiarazione, si rappresenta che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, ha la stessa validità legale dell'atto che sostituisce, tanto più che, nella fattispecie, tale dichiarazione viene effettuata da un amministratore locale investito di pubbliche funzioni.