Applicazione istituti progressione verticale e stabilizzazione personale (cui art. 1, comma 558, L. n. 296/2006).

Territorio e autonomie locali
24 Settembre 2007
Categoria 
15.01.03 Progressione orizzontale e verticale
Sintesi/Massima 

Corretta applicazione disposizioni vertenti su progressione verticale del personale e stabilizzazione di quello precario (tre a tempo determinato e1 lavoratore socialmente utile), fine contenimento spese di personale previste vigente normativa.

Testo 

Con una nota, un'Amministrazione, alla luce delle disposizioni sul contenimento delle spese di personale recate dalla legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), ha chiesto di conoscere il parere di questo Ministero in ordine alla corretta applicazione degli istituti relativi alla progressione verticale del personale e delle disposizioni vertenti sulla stabilizzazione del personale precario contenute nell'art. 1, commi 558 e ss. della medesima legge n. 296/2006, dovendo procedere alla stabilizzazione di tre lavoratori a tempo determinato e di un lavoratore socialmente utile.
Al riguardo, si rammenta che il Consiglio di Stato, con il parere reso nell'Adunanza della Commissione Speciale Pubblico Impiego del 9 novembre 2005, n. 3556/2005, ha
ritenuto la progressione verticale del personale rientrante nel blocco delle assunzioni di cui all'art. 1, comma 95 della legge n. 311/2004. Difatti, il Consiglio di Stato ha osservato che nella progressione cosiddetta verticale, ovvero da un'area ad un'altra, si verifica al pari dell'assunzione, una novazione del rapporto di lavoro, trattandosi di accesso a funzioni più elevate, qualsiasi sia il nomen della posizione funzionale attribuita dalla contrattazione collettiva, che può divergere da contratto a contratto.
In merito, è intervenuto anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che con nota del 29 maggio 2006, condividendo l'avviso del Dipartimento della Funzione Pubblica, ha puntualmente precisato 'che le progressioni verticali potranno essere realizzate nel limite della spesa massima complessiva per le assunzioni che ogni ente, secondo la dimensione demografica ed in relazione alle cessazioni di personale verificatesi nel triennio 2004/2006, può effettuare secondo i criteri previsti dal DPCM 15/2/2006, fermo restando la disciplina che regola le modalità concorsuali di accesso al pubblico impiego e nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni e delle dotazioni organiche vigenti'.
Posta quindi l'equiparazione della progressione verticale del personale all'accesso, si rammenta che l'art. 4 del CCNL del 31.3.1999, prevede che gli enti nell'andare a disciplinare la predetta procedura assicurino il rispetto dei principi fissati dall'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001, tra cui quello che le procedure selettive indette per l'accertamento delle professionalità richieste garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno misura che, secondo quanto ribadito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 164/2002, non può essere inferiore al 50 per cento dei posti previsti in ciascuna categoria.
In quest'ultima percentuale si devono ritenere incluse le procedure di stabilizzazione ex art. 1, comma 558.

Nell'ambito quindi della programmazione triennale del fabbisogno del personale, fermo restando il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dalla citata legge finanziaria 296/2006, codesto Ente potrà prevedere quali posti intenda coprire per progressione interna o processi di stabilizzazione e quali con accesso dall'esterno. Nell'arco del triennio di riferimento si potrà, pertanto, procedere ad una compensazione dei posti al fine di garantire la percentuale del 50 per cento fissato per l'accesso dall'esterno.