Refusione delle spese di viaggio sostenute da un assessore comunale, lavoratore dipendente di azienda privata, per la partecipazione alle sedute di giunta.

Territorio e autonomie locali
21 Agosto 2007
Categoria 
13.01.07 Rimborsi spese
Sintesi/Massima 

Refusione delle spese di viaggio sostenute da un assessore comunale, lavoratore dipendente di azienda privata, per la partecipazione alle sedute di giunta.

Testo 

Sono stati chiesti chiarimenti in merito alla problematica relativa alla refusione delle spese di viaggio sostenute da un assessore comunale, lavoratore dipendente di azienda privata, per la partecipazione alle sedute di giunta. Viene segnalato che l'amministratore si assenta dal posto di lavoro per la partecipazione alle sedute dell'organo di cui fa parte e ultimata la riunione, l'amministratore fa rientro presso l'azienda dove lavora, con un percorso complessivo di 120 Km. Viene altresì segnalato che l'amministratore risiede nel capoluogo del comune ove esercita la carica pubblica.
Al riguardo, si osserva che l'art. 84 del decreto legislativo n. 267/2000, prevede il rimborso delle spese di viaggio agli amministratori locali in due ipotesi: per gli spostamenti effettuati, in ragione del mandato e previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, fuori del capoluogo del comune ove ha sede l'ente di appartenenza (comma 1) e per i trasferimenti effettuati per partecipare alle sedute del proprio organo o per recarsi presso la sede degli uffici, quando l'amministratore risieda fuori del capoluogo del comune ove ha sede l'ente (comma 3).
Esclusa pertanto, nel caso di specie, l'applicazione del trattamento relativo alla 'missione' in ragione del mandato fuori del capoluogo del comune ove ha sede l'ente, si rileva che il dato testuale della norma di cui al comma 3 individua nella 'residenza' fuori del capoluogo del comune, la condizione necessaria per usufruire della refusione delle spese di viaggio da parte dell'ente presso cui viene espletato il mandato elettivo, non prevedendo pertanto alcun rimborso per gli spostamenti effettuati dall'amministratore tra il luogo di lavoro e l'ente presso cui esplica il mandato e viceversa.
Si ritiene, pertanto, che il rimborso delle spese di viaggio, richiesto dall'assessore comunale, non debba essere accordato.