Art. 79 del decreto legislativo n. 267/2000:permessi spettanti al capogruppo consiliare.

Territorio e autonomie locali
21 Agosto 2007
Categoria 
13.01.03 Permessi e licenze
Sintesi/Massima 

La normativa in tema di enti locali prevede, in differenti norme, le figure del capogruppo consiliare e del presidente del gruppo consiliare.
L’art. 79 comma 4 D.Lgs. 267/2000 fa espresso riferimento ai presidenti dei gruppi consiliari di province e comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, stabilendo per costoro il diritto, oltre ai permessi indicati nei commi precedenti, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative mensili, qualora risultino necessarie per l’espletamento del mandato.
Si ritiene, pertanto, che i permessi sopraindicati possano essere fruiti dall’amministratore che ricopre la carica di “capogruppo consiliare” nel caso in cui, in base a norme statutarie e regolamentari locali, tale figura sia del tutto assimilabile, per compiti e attribuzioni, a quella di presidente del gruppo consiliare.

Testo 

Sono stati richiesti chiarimenti in merito alla disciplina dei permessi di cui all'art. 79 del decreto legislativo n. 267/2000, riguardo alla figura dei presidenti (capigruppo) dei gruppi consiliari dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, per attività relativa a:partecipazione a convegni - a manifestazioni pubbliche - studio e ricerca anche fuori della casa comunale - predisposizione di documenti, relazioni, comunicati stampa ecc.- partecipazione a riunioni di partito correlate all'attività amministrativa - partecipazione ad attività ed iniziative di gruppi di volontariato, associazioni ed altri soggetti operanti, sul territorio.
La disposizione recata dall'articolo in oggetto, prevede per i lavoratori dipendenti eletti negli organi esecutivi dei comuni e delle province, nonché per coloro che rivestono la carica di presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, il diritto, oltre ai permessi di cui ai commi precedenti dello stesso articolo, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative mensili, qualora risultino necessarie per l'espletamento del mandato.
Al riguardo si ritiene che, la normativa degli enti locali prevede in differenti norme le figure del capogruppo consiliare (cfr. art. 17, c. 30, legge n. 127/1997 ora art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000) e del presidente del gruppo consiliare (cfr. art. 24, commi 3 e 4, legge n. 265/1999 ora art. 79, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 267/2000).
In merito, tuttavia, considerato che la disposizione richiamata, nel caso in esame, fa espresso riferimento alla figura di 'presidente del gruppo consiliare', si ritiene che i permessi sopraindicati possono essere fruiti dall'amministratore che ricopre la carica di 'capogruppo consiliare' solo nel caso in cui, in base a norme statutarie e regolamentari del comune e della provincia, la figura di capogruppo consiliare è in tutto assimilabile, per compiti e attribuizioni, a quella di presidente di gruppo consiliare.
Relativamente alle varie attività segnalate, risulta fondamentale che queste siano correlate esclusivamente alle funzioni amministrative ricoperte, desunte da incarichi demandati all'amministratore dall'ente, proprio in forza della carica rivestita presso lo stesso.
Per quanto attiene alla problematica relativa alla attestazione dei permessi, per la partecipazione agli eventi sopraindicati, si richiama il preciso obbligo per il lavoratore dipendente di documentare, con apposita certificazione, l'attività ed i tempi di espletamento del mandato (comma 6, art. 79 T.U.O.E.L.). In assenza di specifica norma regolamentare, l'attestazione dell'utilizzo dei permessi retribuiti e non retribuiti può essere rilasciata dal sindaco, dal segretario comunale o dal segretario del collegio cui partecipano gli amministratori interessati, se prestabilito, o da un consigliere facente le veci di segretario, ovvero dal presidente dell'adunanza.
Si rileva, inoltre, la possibilità di sostituire l'attestazione per i permessi con una autodichiarazione; in merito, si rappresenta che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, ha la stessa validità legale dell'atto che sostituisce, tanto più che, nella fattispecie, tale dichiarazione viene effettuata da un amministratore locale investito di pubbliche funzioni.