Assunzioni personale (ente soggetto patto stabilità interno) necessario assicurare espletamento servizi, stante situazione sottodotazione organica - Finanziaria 2007.

Territorio e autonomie locali
9 Agosto 2007
Categoria 
19.01 Facoltà assunzionali
Sintesi/Massima 

Possibilità assunzioni personale (ente soggetto patto stabilità interno) necessario assicurare espletamento servizi (stante situazione sottodotazione organica) attesi limiti previsti art. 1, comma 557, L. n. 296/2006.

Testo 

Si fa riferimento ad una nota con la quale il Direttore generale di un comune, nel far presente di essere un ente soggetto al patto di stabilità interno, ha rappresentato la situazione di sottodotazione organica dell'ente, che consta di soli 53 dipendenti, ed ha chiesto di conoscere se vi siano, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 296/2006, motivi ostativi a nuove assunzioni di personale, nel rispetto del predetto patto di stabilità, al fine di assicurare il necessario espletamento dei servizi di competenza.
Al riguardo, si rileva che il citato art. 1, comma 557, nel rivedere gli obblighi delle regioni e degli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno relativi al contenimento delle spese di personale, dispone che i predetti enti, al fine del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, assicurano la riduzione delle spese di personale anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche amministrative.
Ciò posto, si rappresenta che tale disposizione non può ritenersi una rigorosa disciplina delle assunzioni, come indicato, peraltro, dalla esplicita disapplicazione, operata dallo stesso comma 557, del comma 98 dell'art 1 della legge finanziaria n. 311/2004 e dei commi da 198 a 206 dell'art. 1 della legge finanziaria n. 266/2005, bensì una norma di principio alla quale gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno debbono fare riferimento per programmare le proprie spese. La ratio di tale norma, infatti, è quella di porre un freno alla crescita generalizzata e continua delle spese di personale, spesa che deve essere intesa e ricondotta nel più ampio contesto delle regole del predetto patto di stabilità interno.
Invero, la legge 296/2006, non indica precisi criteri per la quantificazione e qualificazione della riduzione della spesa di personale, al pari di quanto era stato disposto negli anni precedenti, ma fissa quale obiettivo generale quello del conseguimento di un miglioramento del saldo finanziario (sia di competenza che di cassa) rispetto a quello medio del triennio 2003-2005 nella misura determinata in base ai coefficienti indicati nei commi da 676 a 683 dell'art. 1 della predetta legge.
Alla luce delle suesposte considerazioni, relativamente al caso di specie si è del parere che, l'ente possa procedere ad assunzioni di personale, valutando l'incidenza complessiva delle spese di personale rispetto all'entità di quelle correnti, che, peraltro, come si evince dal quesito non supera il 33%, nonché tenendo conto, in relazione alle esigenze da fronteggiare, di un corretto rapporto tra la dotazione organica ed i presenti in servizio, che nella fattispecie non sembra un rapporto adeguato (un dipendente ogni 256 abitanti).