Trattamento economico attività prestata giorno festivo-riposo compensativo - Corretta applicazione art. 24, commi 1 e 2, CCNL 14.9.2000 (modificato art. 14, CCNL 5.10.2001) - Imputabilità o meno (relativi oneri) rispettivamente carico capitolo spesa trattamento economico fondamentale e fondo ex art. 14, CCNL 1.4.1999 (lavoro straordinario).
Un comune ha chiesto di conoscere se l'applicazione dell'art. 24, commi 1 e 2 del CCNL 14.9.2000, come modificato dall'art. 14 del CCNL 5.10.2001, disciplinante il trattamento per l'attività prestata in giorno festivo - riposo compensativo, comporti rispettivamente il sostenimento degli oneri a carico del capitolo di spesa relativo al trattamento economico fondamentale dei dipendenti e il sostenimento degli oneri a carico del fondo ex art. 14 del CCNL 1.4.1999, relativo al lavoro straordinario.
Al riguardo, si fa presente che il citato comma 1 dell'art. 24 dispone che al personale che presta, per eccezionali esigenze e quindi non in via ordinaria, attività lavorativa in una giornata di riposo settimanale compete, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria corrispondente alla nozione di cui all'art. 52, comma 2, lett. b), del citato CCNL 14.9.2000, con diritto al riposo compensativo, corrispondente alla durata della prestazione lavorativa resa, da fruire entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo. In tale ipotesi sembra corretto imputare i relativi oneri a carico del capitolo di spesa riguardante il trattamento economico fondamentale.
Per quanto attiene la disciplina contenuta nel secondo comma del citato art. 24, concernente l'attività lavorativa prestata in giornata festiva infrasettimanale, per la quale a richiesta del dipendente compete o il riposo compensativo o la corresponsione del compenso per lavoro straordinario, con la maggiorazione prevista per quello festivo, si ritiene corretto imputare i relativi oneri a carico del fondo di cui al succitato art. 14 del CCNL 1.4.1999, relativo al lavoro straordinario.