In merito alla possibilità per un sindaco, nominato presidente del consiglio di una comunità montana, di cumulare i permessi di assentarsi dal lavoro previsti dall’art.79 TUOEL, è opportuno rilevare che il legislatore, nell’individuare i soggetti titolari di permessi e licenze, non detta alcuna previsione circa il cumulo degli stessi.
Si ritiene, pertanto, che all’amministratore spettino i permessi specificamente disciplinati dall’art. 79 comma 1 TUOEL, rispettivamente per la carica di sindaco e presidente del consiglio di una comunità montana, salvo che si verifichi una coincidenza delle convocazioni dei due organi rappresentativi nella stessa giornata. L’interessato può, inoltre, avvalersi dei permessi di cui ai commi 3 e 4 del citato art.79, per la carica di sindaco, nonché degli ulteriori permessi non retribuiti di cui al successivo comma 5, sia per la carica di sindaco che per quella di presidente dell’ente montano.
Resta fermo l’obbligo del lavoratore di documentare, con apposita certificazione, i permessi di cui ha usufruito.
Un'amministrazione provinciale ha chiesto chiarimenti in ordine alla possibilità per un sindaco, nominato presidente del consiglio di una comunità montana, di cumulare i permessi di assentarsi dal lavoro previsti dall'art. 79 del decreto legislativo n. 267/2000.
Come è noto il comma 1 del citato articolo prevede, espressamente, per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, il diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli; il comma 3, inoltre, stabilisce che i lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata.
Il successivo comma 4, in aggiunta alle assenze di cui sopra, prevede, la possibilità di assentarsi ulteriormente dal lavoro, entro un limite massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. Ad essi si aggiungono inoltre i permessi non retribuiti previsti dal successivo comma 5.
Tali norme, in ossequio al principio sancito dall'art. 51, comma 3 della Costituzione, in base al quale chi è chiamato a funzioni pubbliche ha diritto a disporre del tempo necessario al loro adempimento, riconoscono a detti amministratori il diritto di assentarsi dal servizio per l'espletamento del mandato conferito.
Ciò premesso, occorre rilevare che il legislatore all'art. 79 del TUOEL, nell'individuare i vari soggetti titolari dei permessi e licenze non detta alcuna previsione in materia di cumulo degli stessi, mentre in altra parte del citato TUOEL, laddove ha ritenuto di porre dei limiti in merito alle indennità percepibile per cumulo di cariche (vedi art. 82), lo ha espressamente previsto.
Nella fattispecie in esame, questo Ministero ritiene che all'amministratore in questione spettino i permessi specificatamente previsti al comma 1 dell'art. 79 del decreto legislativo n. 267/2000, rispettivamente per la carica di sindaco e presidente del consiglio di una comunità montana a meno che non si verifichi una coincidenza nell'ambito della stessa giornata tra le convocazioni dei due distinti organi rappresentativi, in tal caso infatti il permesso di assentarsi per l'intera giornata, usufruito a titolo di presidente della comunità montana non può essere cumulato con quello di sindaco. In caso di coincidenza nelle convocazioni dei due organi assembleari il sindaco e presidente del consiglio della comunità montana dovrebbe pertanto espressamente rinunciare ad uno dei due permessi.
L'interessato può, altresì, usufruire dei permessi previsti dai commi 3 e 4 del citato art. 79 del TUOEL esclusivamente per la carica di sindaco ed infine, degli ulteriori permessi non retribuiti di cui al successivo comma 5 sia per la carica di sindaco che per quella di presidente del consiglio della comunità montana.
Resta fermo l'obbligo del lavoratore di documentare, con apposita certificazione, i permessi di cui ha usufruito.