- Art. 38, comma 8, del decreto legislativo n. 267/2000:regolarità delle dimissioni rese da un consigliere comunale
Il sindaco di un comune ha richiesto il parere di questa Direzione Centrale in merito alla regolarità delle dimissioni rese da un consigliere comunale.
Viene evidenziato che il consigliere comunale presentava all'amministrazione comunale, a mezzo di terza persona non munita di delega e con firma non autenticata le dimissioni dalla carica .
Al riguardo, si rappresenta, che l'art. 38 del decreto legislativo n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge n. 80/2004, convertito con legge n. 140/2004, ha previsto un rafforzamento delle modalità formali per la presentazione delle dimissioni al fine di garantirne certezza e veridicità, stabilendo che le dimissioni devono essere presentate personalmente o inoltrate al protocollo dell'ente tramite persona appositamente delegata, con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.
Si soggiunge, pertanto, che l'inosservanza delle formalità prescritte dalla legge rende prive di efficacia le relative dimissioni e quindi inidonee a produrre effetti sia sotto il profilo dello scioglimento sia sotto quello di una eventuale surrogazione dei consiglieri dimissionari.