Possibilità per i componenti delle istituzioni comunali, di cui all’art. 114, comma 2, D. Lgs. 267/2000, di usufruire dei permessi e licenze previsti dall’art. 79, comma 3, D.Lgs. 267/2000.
E' stato chiesto di conoscere se i componenti delle istituzioni comunali per l'esercizio di servizi socio-assistenziali, dotati di autonomia gestionale, previsti dall'art. 114, comma 2, del decreto legislativo 267/2000, possano essere equiparati agli assessori comunali ed usufruire dei permessi e licenze previsti per loro dall'art. 79, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000.
Al riguardo si osserva che l'art. 79 definisce puntualmente i permessi di cui ciascun amministratore può usufruire, graduandoli secondo la tipologia della carica rivestita presso l'ente.
L'elencazione dettagliata delle tipologie degli enti beneficiari fa escludere che i permessi siano estensibili alle istituzioni, organismi strumentali dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali (art. 114, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000).
Il carattere tassativo della elencazione degli enti che possono fruire dei permessi lavorativi per chi riveste pubbliche funzioni è stato, peraltro, confermato dalla IV sezione del Consiglio di Stato, nella decisione n. 992 del 12.11.1993.