Permessi spettanti ad un consigliere circoscrizionale di un comune con meno di 500.000 abitanti, dipendente di una società privata.

Territorio e autonomie locali
8 Giugno 2007
Categoria 
13.01.03 Permessi e licenze
Sintesi/Massima 

Dalla formulazione dell’art. 79 TUOEL si evince un vuoto normativo, in ordine ai permessi spettanti ai consiglieri circoscrizionali di comuni con meno di 500.000 abitanti. Per quelli con popolazione superiore ai 500.000 è, infatti, espressamente previsto il diritto di assentarsi dal servizio per l’intera giornata in cui sono convocati i consigli.
Invero, non prevedere per i suddetti consiglieri il diritto di assentarsi dal servizio per la durata della seduta del consiglio circoscrizionale, così come, invece, disposto per i componenti degli organi esecutivi degli stessi consigli, non risulta in linea con l’art. 51 comma 3 Cost., che afferma il diritto di chi è investito di pubbliche funzioni di disporre del tempo necessario per il loro espletamento.
Si ritiene, comunque, che il comune, cui l’art.17 del citato testo unico demanda la definizione dell’assetto organizzativo delle circoscrizioni, possa provvedere a disciplinare i suddetti permessi, con norme statutarie e regolamentari.

Testo 

Sono stati chiesti chiarimenti in ordine ai permessi spettanti ad un consigliere circoscrizionale di un comune con meno di 500.000 abitanti - dipendente presso una società privata.
L'art. 79 del decreto legislativo n. 267/2000, al comma 1, consente solo ai componenti dei consigli circoscrizionali di comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i consigli. Il medesimo articolo, al comma 3, invece, senza fare distinzione tra circoscrizioni in relazione all'entità demografica dei comuni di cui le stesse costituiscono articolazioni, prevede che i componenti degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali e i membri delle commissioni circoscrizionali hanno diritto di assentarsi dal servizio per la durata delle riunioni degli organi cui appartengono.
Dalla formulazione testuale del citato art. 79 si evince un vuoto normativo in ordine ai permessi spettanti ai componenti dei consigli delle circoscrizioni con meno di 500.000 abitanti.
Si osserva, al riguardo, che se da una parte il legislatore ha indubbiamente inteso differenziare, per la disciplina dei permessi, gli amministratori in questione escludendoli, al comma 1, dalla possibilità di assentarsi dal lavoro per l'intera giornata in cui sono convocati i consigli, dall'altra, non appare in linea con quanto statuito dall'art. 51, comma 3, della Costituzione, che riconosce il diritto di chi è investito di funzioni pubbliche di disporre del tempo necessario al loro adempimento, negare ai predetti consiglieri circoscrizionali di fruire dei permessi di assentarsi dal servizio per la durata della seduta del consiglio circoscrizionale.
Si ritiene pertanto che, ferma restando la differenziazione operata dal legislatore nella disciplina dei permessi per gli aspetti richiamati, il comune, cui l'art. 17 del decreto legislativo n. 267/2000 demanda la definizione dell'assetto organizzativo delle circoscrizioni di decentramento, possa, attraverso apposite norme statutarie e regolamentari, disciplinare i permessi spettanti ai consiglieri circoscrizionali per la partecipazione alle sedute dei rispettivi consigli.