Riconoscimento al vice presidente di circoscrizione dell’indennità di funzione del presidente di circoscrizione per le regioni a statuto speciale.

Territorio e autonomie locali
7 Giugno 2007
Categoria 
13.01.04 Conpensi: indennità di funzione
Sintesi/Massima 

In ordine alla possibilità di attribuire al vice presidente di una circoscrizione l’indennità di funzione spettante al presidente, di cui esercita le funzioni, in seguito alla sua morte, si rappresenta che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 10 legge cost. 3/2001 e art. 11 legge di attuazione 131/2003, per le regioni a statuto speciale, come nel caso in esame, resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
L’art. 3 comma 1 lett.b) dello statuto speciale della regione Sardegna attribuisce alla regione, dopo la riforma del 1993, la potestà legislativa in materia di “ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni”. Considerato, peraltro, che, secondo quanto previsto dall’art.11 della legge regione Sardegna 10/2002, ad oggi non è stato emanato il decreto del Presidente della regione, determinativo della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali, la disciplina da applicare è quella statale del decreto legislativo 267/2000 nonché del regolamento approvato con il Decreto del Ministero dell’Interno 119/2000, in cui non è prevista la figura del vice presidente di circoscrizione.
Ne consegue che, in assenza di diversa regolamentazione della regione Sardegna, nella fattispecie in oggetto, non può essere riconosciuta alcuna indennità di funzione al vice presidente circoscrizionale.

Testo 

E' stato richiesto un parere in merito alla possibilità di riconoscere al vice presidente di circoscrizione, che a seguito della morte del presidente, ne esercita le funzioni, un'indennità di funzione, già prevista per il presidente medesimo, oltre che l'applicazione delle disposizioni normative in materia di aspettative e permessi retribuiti ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000.
In via preliminare, si rappresenta che le circoscrizioni di decentramento costituiscono articolazioni territoriali subcomunali dotate di propria soggettività, anche esterna al comune, ma prive di personalità giuridica. Destinate a dare attuazione al decentramento comunale, rispondono in primis all'esigenza di avvicinare al bacino di utenza i servizi erogati; ma in quanto organismi, dotati di propria rappresentatività, sono deputate al governo della comunità di riferimento pur negli ambiti di propria competenza (artt 13, comma 2 e 17 TUOEL). Esse non svolgono mere attività di partecipazione e consultive ma svolgono funzioni politiche e di governo e sono, a mente dell'art. 17 del D.Lgs. n. 267/2000 organi necessari nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, eventuali nei comuni con popolazione da 30.000 a 100.000 abitanti.
Ciò premesso, nella fattispecie esaminata va considerato che la Regione Sardegna è regione dotata di speciale autonomia. In virtù, infatti, del combinato disposto dell'art. 10 Legge costituzionale n. 3/2001 ed art. 11 della legge di attuazione 5 giugno 2003, n. 131, 'Per le regioni a statuto speciale.resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.'.
L'art. 3, primo comma, lett. b), dello statuto speciale della regione Sardegna, attribuisce alla regione, dopo la riforma del 1993, la potestà legislativa in materia di 'ordinamento degli Enti locali e delle relative circoscrizioni'.
Il significato della disposizione statutaria è stato definitivamente chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 48/2003. Nella suddetta pronuncia è stato affermato che '.sono aspetti della materia dell'ordinamento degli enti locali la configurazione degli organi di governo degli enti locali, i rapporti tra gli stessi, le modalità di formazione degli organi e quindi anche le modalità di elezione degli organi rappresentativi, la loro durata in carica, i casi di scioglimento.'. La stessa Corte, poi, nel riconoscere alla regione Sardegna tale potere, ha ribadito che il legislatore regionale è comunque tenuto a rispettare i principi costituzionali e dell'ordinamento giuridico nei casi in cui si decida di incidere 'sui delicati meccanismi della democrazia locale'.
Ai fini che qui più interessano, l'art. 11 della legge regione Sardegna n. 10/2002, prevede che 'per gli amministratori degli enti locali della Sardegna la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza è determinata.con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale,adottata su proposta dell'assessore regionale degli enti locali.il decreto del presidente della regione è emanato e periodicamente aggiornato nel rispetto dei criteri indicati dal comma 8 dell'art. 82 del decreto legislativo n. 267/2000 e delle altre norme in materia recate dal medesimo decreto legislativo.'.
Considerato, altresì, che ad oggi non è stato emanato il decreto del Presidente della Regione determinativo della misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali, la disciplina da applicare, in assenza di una diversa previsione regionale, sarà quella statale di cui al D.Lgs. n. 267/2000 ed al regolamento approvato con il Decreto Ministero dell'Interno n. 119/2000, nelle quali non è prevista la figura del vice presidente di circoscrizione.
Pertanto, in assenza di una diversa regolamentazione prevista dalla Regione Sardegna, nel caso de quo, al vice presidente circoscrizionale non potrà essere riconosciuta alcuna indennità di funzione.
Va, altresì, rammentato che la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) ha modificato il testo dell'art. 82 (commi 1 e 2) del TUOEL stabilendo che il gettone di presenza ai consiglieri circoscrizionali e l'indennità di carica ai presidenti di circoscrizione venga corrisposta solo nei comuni capoluogo di provincia.