Sussistenza di una causa di ineleggibilità di un sindaco in quanto legale rappresentante nonché presidente di una società per azioni con capitale maggioritario del comune.

Territorio e autonomie locali
7 Giugno 2007
Categoria 
12.01.03 Ineleggibilità
Sintesi/Massima 

Secondo l’art. 60 comma 1 n.10 D.Lgs. 267/2000 non sono eleggibili a sindaco " il presidente della provincia, il consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale, i legali rappresentanti e i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50% rispettivamente del comune o della provincia”. Pertanto, la partecipazione di un ente locale in una società per azioni, che, pur essendo di maggioranza, in quanto prevalente su quella di ogni altro socio, non superi il 50%, non rappresenta per gli amministratori ed i dirigenti di dette società una causa di ineleggibilità alle cariche di amministratore locale.
Nel caso in esame, così, deve ritenersi sussistente la suddetta causa di ineleggibilità del sindaco, qualora la partecipazione del comune al capitale della società per azioni sia superiore al 50%.

Testo 

E' stato richiesto l'avviso di questo Ministero in merito alla sussistenza di un'eventuale causa di ineleggibilità di un sindaco, ai sensi dell'art. 60, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 in quanto legale rappresentante nonché presidente di una società per azioni con capitale maggioritario del comune.
In via preliminare, si rappresenta che con l'art. 14-decies della L. 17 agosto 2005, n. 168 (di conversione del d. l. 30 giugno 2005, n. 115) è modificato l'art. 60, comma 1, n. 10) del TUOEL , nel senso che la parola 'maggioritario' è stata sostituita dalle parole 'superiore al 50%'. A seguito di tale modifica, risulta, quindi, che non sono eleggibili, tra l'altro, a sindaco '.i legali rappresentanti e i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50% rispettivamente del comune o della provincia'. Pertanto, la partecipazione di un ente locale in una società per azioni che, pur essendo di maggioranza, in quanto prevalente su quella di qualsiasi altro socio, non superi il 50% non rappresenta, per gli amministratori e i dirigenti di detta società, una causa di ineleggibilità alle suddette cariche di amministratore locale.
Il legislatore con la disposizione di cui al sopracitato art. 60, c. 10 '.ha inteso contemplare in modo espresso un caso di ineleggibilità per i legali rappresentanti e i dirigenti di un tipo specifico di società (le società per azioni), caratterizzate da un capitale maggioritario del comune. Ciò, evidentemente, perché con riferimento alla -società per azioni costituente il tipo di società più importante nella realtà economica, sia per la sua ampia diffusione, sia perché è la forma elettiva delle imprese di medie e grandi dimensioni ed in presenza di una partecipazione maggioritaria dell'ente territoriale, si è avvertita la necessità di una netta separazione tra i soggetti che operano, con funzioni di legale rappresentanza o di dirigenza, nelle dette società e gli amministratori degli enti territoriali.' (cfr. Cass. Civile, sent. n. 17981 del 25.11.2003).
Nella fattispecie in esame, inoltre, lo statuto comunale prevede la possibilità per il sindaco e per gli amministratori comunali di essere nominati amministratori di società di capitali con partecipazione maggioritaria o minoritaria al capitale sociale da parte del comune.
L'esimente de qua, prevista dallo statuto comunale, va esaminata alla luce del parere del Consiglio di Stato n. 10166/2004, emesso successivamente alla citata disposizione statutaria e relativo all'interpretazione dell'art. 67 TUOEL.
Al riguardo, a giudizio del Consiglio di Stato '.dovendosi attribuire al citato art. 67 una portata coerente con il dettato costituzionale, deve ritenersi che alla potestà regolamentare o statutaria degli enti locali residui soltanto il compito di attuare e, tutt'al più, di adeguare allo specifico assetto organizzativo dell'ente locale disposizioni adottate dal legislatore primario.La recente riforma della Costituzione ha lasciato inalterato l'art. 51 della Cost. e attribuito in via esclusiva alla potestà legislativa dello Stato la materia elettorale concernente i comuni, le province, le città metropolitane (art. 117, comma 1, lett. p); ha, inoltre, riconosciuto allo Stato la potestà regolamentare nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. Alla luce delle considerazioni che precedono si aggiunge, pertanto, per le determinazioni adottate dagli enti locali dopo la riforma, una ulteriore e più incisiva ragione di illegittimità, poiché la materia elettorale, che resta coperta da riserva di legge, costituisce ora un settore del tutto precluso alla potestà regolamentare e statutaria degli enti locali'.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene che l'esimente di cui alla citata disposizione statutaria sia in contrasto con quanto affermato dal Consiglio di Stato nel suddetto parere e, pertanto, nel caso in esame dovrà ritenersi sussistente la causa di ineleggibilità prevista dal novellato art. 6o, comma 10 del TUOEL qualora la partecipazione del comune al capitale della società per azioni sia superiore al 50 %.