Situazione di incompatibilità tra l’incarico di commissario straordinario e quello di consigliere comunale di un comune della stessa provincia nell’ambito di una regione a statuto speciale.

Territorio e autonomie locali
7 Maggio 2007
Categoria 
12.01.06 Azione popolare
Sintesi/Massima 

In base alla normativa statale, in particolare alla luce degli artt. 60 e 65 TUOEL, comportando, come è noto, l’incarico di commissario straordinario l’attribuzione dei poteri di sindaco, giunta e consiglio comunale, si ravvisa un’ipotesi di incompatibilità tra il predetto incarico e quello di consigliere comunale di un comune della stessa provincia.
Alla citata normativa deve farsi riferimento, laddove, come nel caso in esame, la legge regionale, in materia di incompatibilità, rinvia alle disposizioni statali.

Testo 

Un consigliere comunale ha trasmesso un quesito inteso a conoscere se, in forza della legge regionale Sardegna n. 13/2005, può essere nominato, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore agli enti locali, commissario straordinario per la gestione di altro comune della stessa provincia, con i poteri di sindaco, di giunta e di consiglio.
Viene a tal proposito rappresentato che la legge regionale sopracitata, in materia di incompatibilità, rimanda interamente alle disposizioni statali.
A tal riguardo si rappresenta che la normativa statale prevede espressamente all'art. 60, comma 1, n. 12, del decreto legislativo n. 267/2000, la ineleggibilità alla carica di sindaco, di presidente della provincia, di 'consigliere comunale', provinciale e circoscrizionale rispettivamente in carica presso altro comune, provincia e circoscrizione.
Ai sensi dell'art. 65, comma 2 del T.U.O.E.L. è inoltre previsto che 'le cariche di consigliere provinciale, 'comunale' e circoscrizionale, sono altresì incompatibili con quelle di .. consigliere comunale di altro comune'.
Conseguentemente, poiché l'incarico di commissario straordinario comporta l'attribuzione dei poteri di sindaco, giunta e consiglio comunale, si ritiene configurabile, ai sensi della normativa nazionale, un'ipotesi di incompatibilità tra l'incarico di commissario straordinario e quello di consigliere comunale di un comune della stessa provincia.
L'art 4. della sopracitata legge regionale, stabilisce peraltro, al comma 1, lettere a) e b) le categorie entro le quali i commissari possono essere scelti, non ravvisandovi specificatamente quella di consigliere comunale.