Misura dell’indennità di funzione per un assessore che presta servizio come lavoratore dipendente, titolare di contratto di lavoro stagionale a tempo determinato.

Territorio e autonomie locali
16 Aprile 2007
Categoria 
15.01.01 Inquadramento
Sintesi/Massima 

L’art.82 comma 1 D.Lgs. 267/2000 stabilisce la corresponsione dell’indennità di funzione in misura dimezzata per gli amministratori lavoratori dipendenti che non hanno richiesto il collocamento in aspettativa.
Ne consegue che l’assessore, titolare di un contratto di lavoro stagionale a tempo determinato, considerata la temporaneità lavorativa nel corso dell’anno, avrà diritto all’indennità per intero, qualora lo specifico contratto non preveda l’istituto dell’aspettativa.

Testo 

E' stato chiesto in quale misura l'indennità di funzione sia da corrispondere ad un assessore che presta servizio come lavoratore dipendente, titolare di contratto di lavoro stagionale a tempo determinato.
Per quanto riguarda l'aspetto generale della questione, si rappresenta che l'art. 82, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 dispone la corresponsione dell'indennità di funzione in misura dimezzata agli amministratori lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto il collocamento in aspettativa.
Poiché ratio di detta norma è quella di differenziare il trattamento economico tra i soggetti che si trovano in situazioni diverse, ovvero tra quelli cui la legge riconosce il diritto di porsi in aspettativa non retribuita e quelli che non possono avvalersi di tale istituto, l'indennità va corrisposta nella misura intera all'amministratore che non può richiedere il collocamento in aspettativa.
Alla luce di quanto sopra, considerata la temporaneità lavorativa nel corso dell'anno, l'assessore avrà diritto all'indennità nella misura intera, qualora lo specifico contratto di lavoro stagionale a tempo determinato non preveda l'istituto dell'aspettativa.