Indennità di funzione ex art. 82 D.Lgs 267/2000.
Sono stati richiesti chiarimenti in ordine alle seguenti problematiche: se sia possibile attribuire l'indennità di funzione al presidente del consiglio della comunità montana; quale è il dato della popolazione a cui fare riferimento per la parametrazione degli emolumenti da attribuire agli amministratori della comunità montana e infine, se sia da computare nella totalità della popolazione anche quella di un comune membro non considerato montano.
In merito alla prima richiesta, si rappresenta che al presidente del consiglio di una comunità montana non spettano compensi diversi da quelli previsti dall'art. 8, comma 2, del D.M. 119/2000 per i componenti dei consigli delle comunità montane.
L'art. 82 del decreto legislativo n. 267/2000 al 1° comma ha previsto il regime dell'indennità per i componenti degli organi esecutivi nonché per i presidenti dei consigli comunali e provinciali, non includendo, anche la figura del 'presidente del consiglio delle comunità montane' nel novero dei suoi destinatari.
L'elencazione degli amministratori recata dall'art. 82 del citato testo unico non consente, pertanto, un'applicazione in via analogica delle disposizioni in materia di trattamento economico degli amministratori locali, considerata, anche, l'incidenza che le relative spese hanno sul bilancio dell'ente.
Riguardo alla seconda richiesta, si significa che il parametro cui fare riferimento per la determinazione dei compensi è quello della popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente, secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, in applicazione dell'art. 156, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000.
Infine, si precisa che per 'popolazione montana' va intesa la popolazione legale globalmente residente nella sola quota di territorio classificato montano. Tale orientamento è quello espresso da questa Amministrazione ed è condiviso dall'UNCEM.