Utilizzo non autorizzato dello stemma comunale da parte di un'associazione

Territorio e autonomie locali
19 Settembre 2006
Categoria 
03.01 Funzioni e compiti
Sintesi/Massima 

Premesso che lo stemma è il segno distintivo ed individualizzatore del comune, l’art.6 comma 2 TUOEL demanda all’autonomia dell’ente locale e cioè allo statuto la sua determinazione. Lo stemma forma oggetto di proprietà da parte dell’ente che, pertanto, esercita facoltà e poteri propri di questo diritto: anzitutto la tutela contro atti appropriativi, quali quelli di usurpazione del titolo ma anche contro un uso improprio o comunque non consentito.
La tutela dello stemma, come elemento grafico rappresentativo dell’identità dell’ente, è riconducibile nell’ambito della tutela civilistica che l’ordinamento riserva al diritto al nome, prevista dall’art. 7 cod. civ., che costituisce la sede naturale ove l’amministrazione locale può risolvere eventuali violazioni del relativo diritto.
Tale tutela copre il diritto all’uso e assicura la cessazione del pregiudizio derivante dall’uso che altri indebitamente ne faccia, prevedendo anche il risarcimento dei danni.

Testo 

Un consigliere comunale ha posto un quesito relativo alla legittimità dell'utilizzo non autorizzato dello stemma comunale nella propria insegna luminosa da parte di una associazione.
Al riguardo, si ritiene preliminarmente di precisare alcuni elementi relativi alla questione in esame.
In particolare, si evidenzia che lo stemma è il segno distintivo ed individualizzatore nonché l'emblema figurativo del comune, riprodotto sul sigillo, sulla carta intestata e sul gonfalone ed ha la stessa natura degli stemmi gentilizi privati.
Il diritto di fregiarsi dello stemma è riconosciuto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Consulta araldica (R.D. 7 giugno 1943, n. 651 e relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 7 giugno 1943, n. 652).
Lo stemma forma oggetto di proprietà da parte dell'ente che si identifica con la riproduzione grafica, che quindi può esercitare facoltà e poteri propri di questo diritto: anzitutto la tutela contro atti appropriativi, quali quelli di usurpazione, totale o parziale del titolo, ma anche contro un suo uso improprio o comunque non consentito.
L'art. 6, comma 2, del T.U.O.E.L. n. 267/2000 demanda all'autonomia dell'ente locale quindi allo statuto, nel quale viene descritto, la determinazione dello stemma che forma oggetto di identificazione statutaria ed è, pertanto, oggetto di proprietà del comune.
La tutela dello stemma come elemento grafico rappresentativo della identità dell'ente è riconducibile nell'ambito della tutela civilistica che l'ordinamento riserva al diritto al nome, prevista dall'art. 7 del codice civile, che costituisce la sede naturale ove l'amministrazione locale può risolvere eventuali violazioni del relativo diritto.
Tale tutela copre il diritto all'uso e assicura la cessazione del pregiudizio derivante dall'uso che altri indebitamente ne faccia, prevedendo anche il risarcimento dei danni.
Le disposizioni dello statuto comunale in proposito stabiliscono che " . Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome ed ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma, adottati con deliberazione " e che " . Il regolamento disciplina, nel rispetto della legge, l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni operanti nel territorio comunale e le relative modalità".
Per le considerazioni suesposte, il comune potrà agire contro chiunque, al di fuori dei casi di concessione in uso di cui alla citata norma regolamentare, utilizzi il proprio stemma o che autorizzatovi, ne faccia un uso non consentito.