Conferimento ai consiglieri comunali di deleghe ed incarichi del sindaco

Territorio e autonomie locali
13 Settembre 2006
Categoria 
05.02.05 Consiglieri: prerogative e compiti
Sintesi/Massima 

In relazione alla possibilità di conferire ai consiglieri comunali deleghe ed incarichi del sindaco, aventi anche rilevanza esterna, l’art. 6 TUOEL precisa che nell’ambito dell’autonomia statutaria è ammissibile la disciplina delle deleghe interorganiche, purchè il loro contenuto sia coerente con la funzione istituzionale dell’organo cui si riferisce.
Orbene, il consigliere svolge la sua attività istituzionale come componente di un organo collegiale che compie un’ attività di indirizzo e controllo politico-amministrativo, partecipando, ai sensi dell’art. 42 comma 3 TUOEL, alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori. Si pone, così, l’esigenza di evitare incongrue confusioni, concentrando in capo ad uno stesso soggetto, il consigliere comunale, il ruolo di controllore e controllato.
Può, pertanto, ritenersi compatibile con il testo unico la norma statutaria che consente al sindaco di attribuire ai consiglieri le “funzioni istruttorie”, avendo queste un rilievo meramente interno.
Diversamente per le deleghe relative alle “funzioni esecutive” che possono ritenersi compatibili con l’ordinamento vigente solo ove non implichino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna (TAR Lazio Sez. 2 n.1164/1993 e TAR Toscana n. 1284/2004).

Testo 

                                                        
 
Una prefettura ha posto un quesito concernente il possibile conferimento ai consiglieri comunali di deleghe ed incarichi del sindaco, anche con rilevanza esterna, con particolare riferimento all'evenienza che gli statuti comunali disciplinino diversamente la materia.
Al riguardo si rappresenta che nell'ambito dell'autonomia statutaria dell'ente locale, sancita dall'art. 6 del T.U.O.E.L., è ammissibile la disciplina di deleghe interorganiche, purchè il contenuto delle stesse sia coerente con la funzione istituzionale dell'organo cui si riferisce.
Occorre però considerare che, quale criterio generale, il consigliere può essere incaricato di studi su determinate materie, di compiti di collaborazione circoscritti all'esame e alla cura di situazioni particolari, che non implichino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici.
Il consigliere, infatti, svolge la sua attività istituzionale, in qualità di componente di un organo collegiale, il consiglio, che è destinatario dei compiti individuati e prescritti dalle leggi e dallo statuto. E, poiché come anche evidenziato dalla prefettura, il consiglio svolge attività di indirizzo e controllo politico-amministrativo, partecipando ".alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco . e dei singoli assessori" (art. 42, comma 3, T.U.O.E.L.) ne scaturisce l'esigenza di evitare una incongrua commistione nell'ambito dell'attività di controllo.
Tale criterio generale può ritenersi derogabile solo in taluni casi previsti dalla legge, quali l'art. 54, comma 7, T.U.O.E.L. – per le funzioni svolte dal sindaco nella sua attività di Ufficiale di Governo – e l'art. 31 del citato testo unico, che consente al sindaco di trasferire proprie attribuzioni ad altro organo in caso di partecipazione alle assemblee consortili, composte "dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco o di un suo delegato".
 Pertanto, la normativa statutaria dell'ente locale, nel disciplinare la materia de qua, potrà prevedere disposizioni compatibili con i suesposti principi recati dalla legge dello Stato, considerato che lo statuto comunale può integrare le norme di legge che stabiliscono il riparto di attribuzioni tra gli organi di governo dell'ente, ma non può derogarle.
Tale principio rimane valido anche alla luce della riforma del titolo quinto della Costituzione che ha confermato la competenza legislativa statale in materia di "legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane" (art. 117, secondo comma, lettera p della Costituzione).
Premesso che il divieto di delega riguarda soltanto le attribuzioni ex lege del sindaco, può, ad esempio, considerarsi compatibile con il T.U.O.E.L. la norma statutaria che consente al sindaco di attribuire "funzioni istruttorie" ai consiglieri, in quanto tali funzioni, per la loro natura, hanno rilievo meramente interno.
Per quanto concerne, invece, le funzioni "esecutive", va ribadito il principio, sopra esposto, per il quale le relative deleghe possono ritenersi compatibili con l'ordinamento vigente solo qualora non implichino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, nè di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici (cfr. in tal senso, T.A.R. Lazio, Sez. 2^ 8. 10.1993, n. 1164).
Vale al riguardo segnalare una più recente sentenza che non incide ma supporta il delineato orientamento ministeriale; il T.A.R. Toscana con decisione n. 1284/2004, ha confermato che "è ius receptum che lo statuto comunale, fatto salvo il rispetto dei principi e dei precetti legislativi in materia di organizzazione degli enti locali, ben possa prevedere la delegabilità ai consiglieri, da parte del sindaco, di alcune competenze."
In tale occasione viene affermata la legittimità di una disposizione statutaria che esclude la possibilità di delega di compiti di amministrazione attiva, che comporterebbe l'inammissibile confusione in capo al medesimo soggetto del ruolo di controllore e di controllato.
Una disposizione del genere non altera la posizione politica del consigliere delegato, nell'ambito dell'assemblea consiliare, avendo il sindaco delegato competenze – precise e limitate – non "di governo", ma meramente propositive e di consulenza, nel rispetto sia dei principi generali in materia di organizzazione degli enti locali, sia dei precetti statutari, essendo stato espressamente precisato che si tratta di competenze funzionali all'espletamento dell'attività di indirizzo e coordinamento.
  In particolare il giudice amministrativo ha ritenuto legittima la delega proprio perché posta nel rispetto delle "regole " dell'ente, "avendo il sindaco conservato intatti tutti i poteri di amministrazione attiva . ed escluso che il consigliere delegato partecipi alle sedute della giunta, che abbia poteri decisionali di alcun tipo, e soprattutto che abbia poteri ulteriori rispetto a quelli degli altri consiglieri su dirigenti, funzionari e responsabili degli uffici comunali".