Quorum richiesto per la validità della deliberazione di approvazione del bilancio di previsione
E' stata rappresenta la situazione creatasi presso un Comune ove i consiglieri attualmente in carica sono solo sei più il Sindaco, non essendo possibile procedere alla surroga né dei consiglieri di maggioranza né di quelli di minoranza per esaurimento delle rispettive liste di appartenenza.
Premesso, altresì, che lo statuto comunale (all'art. 24) richiede, per la validità delle sedute, la presenza di 7 consiglieri più il Sindaco per le sedute di prima convocazione e 4 consiglieri più il Sindaco per le sedute di seconda convocazione – precisando che per l'approvazione del bilancio preventivo è necessario il quorum prescritto per le sedute di prima convocazione – si chiede se tale situazione debba necessariamente condurre all'avvio della procedura di scioglimento del consiglio comunale ex art. 141, comma 1, lettera c) del T.U.O.E.L. 267/2000.
Al riguardo si rileva preliminarmente che l'art. 11, comma 1, della legge n. 265 del 1999 (ora riprodotto nell'art. 38, comma 2, del citato testo unico) ha delegificato la disciplina del numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, demandandola al regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e ponendo come unico principio inderogabile la necessaria presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il sindaco.
Il problema prospettato va pertanto risolto unicamente in base alle disposizioni statutarie e regolamentari adottate in materia dal Comune.
Prevede, in particolare, l'art. 36 del regolamento che 'il consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati al Comune, escluso il sindaco'.
Il successivo art. 37 disciplina le adunanze di seconda convocazione prevedendo che 'la validità della seduta è normata dall'art. 24, punto c) dello statuto comunale' il quale richiede per la validità della seduta, la presenza di quattro consiglieri più il sindaco.
In base a tali disposizioni sarebbe stato possibile, come pure prospettato dalla Prefettura in alternativa all'avvio della procedura di scioglimento, convocare il consiglio per l'approvazione del bilancio in seconda convocazione.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato, infatti, ritiene valide le delibere adottate con il quorum prescritto per la seconda convocazione anche se il Consiglio non sia in grado di assicurare, nemmeno potenzialmente, la presenza del numero di consiglieri necessario per la validità delle sedute di prima convocazione, in quanto, 'deve ritenersi indifferente, per la validità delle deliberazioni adottate in seconda convocazione con la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, conoscere le ragioni del mancato raggiungimento del numero legale in prima convocazione' (cfr., in tal senso, Consiglio di Stato, V Sezione, 17 febbraio 2006, n. 640).
A tale soluzione, tuttavia, osta il chiaro dettato dell'art. 24, lettera d) dello statuto comunale, il quale richiede, per l'approvazione del bilancio preventivo, ' la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione', con ciò precludendo in radice la possibilità di deliberare con il quorum ridotto sufficiente per le sedute di seconda convocazione.
Pertanto, potendo contare sulla presenza di soli sei consiglieri in carica, oltre il Sindaco, il Consiglio comunale si trova nell'impossibilità di deliberare il bilancio di previsione con il quorum prescritto per la validità delle sedute di prima convocazione, con ciò verificandosi i presupposti per l'avvio della procedura di scioglimento ex art. 141, comma 1, lettera c) del citato testo unico.