Elezione del presidente del consiglio comunale

Territorio e autonomie locali
27 Luglio 2006
Categoria 
05.04 Presidente del Consiglio Comunale e Provinciale
Sintesi/Massima 

Circa il numero di consiglieri comunali necessario per poter legittimamente procedere alla votazione per l’elezione del presidente, si rappresenta che la disciplina del numero legale per la validità delle adunanze (quorum strutturale) e delle votazioni (quorum funzionale o deliberativo) è stata delegificata dalla L.142/1990 e dal successivo D.Lgs. 267/2000, rinviando alle fonti normative locali. L’art. 38 del citato t.u. si limita, infatti, a stabilire che “il regolamento indica il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tal fine il sindaco”

Testo 

Un comune ha chiesto di conoscere se, nell'ipotesi in cui in consiglio comunale siano presenti meno di 14 consiglieri si possa o meno legittimamente procedere alla votazione per l'elezione del presidente o se, invece, il quorum strutturale debba necessariamente coincidere con quello funzionale.
Al riguardo si rileva che la disciplina del numero legale per la validità delle adunanze (c.d. 'quorum strutturale') e delle votazioni (c.d. 'quorum funzionale o deliberativo') è stata delegificata dalla legge n. 142 del 1990 e dal successivo T.U.O.E.L. 267/2000, il quale si limita a disporre, all'art. 38, che 'il regolamento indica il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il sindaco'.
A tal proposito, lo statuto comunale prescrive che 'il consiglio comunale è validamente costituito, in prima convocazione, dalla presenza della metà dei componenti il consiglio comunale; in seconda convocazione, con l'intervento di almeno un terzo dei componenti, salvo le prescrizioni di maggioranze speciali'.
Le suddette disposizioni vanno coordinate, nel caso in questione, con un'altra norma statutaria , per la quale 'il Presidente del Consiglio viene eletto tra i consiglieri comunali . con voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio Comunale. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta alla prima votazione, nella stessa seduta si procede ad una nuova votazione. Se anche alla seconda votazione non viene raggiunto il quorum richiesto di due terzi dei voti favorevoli, si procede ad una terza votazione, sempre nella stessa seduta, e risulta eletto il consigliere che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti favorevoli'.
Dall'analisi delle citate disposizioni si evince dunque che le medesime prescrivono una maggioranza speciale per l'elezione del presidente del consiglio comunale in parte simile a quella richiesta dall'art. 6 del T.U.O.E.L. per la deliberazione dello statuto e delle modifiche statutarie.
In tali casi il numero legale per la validità dell'adunanza è desunto per "relationem" dal numero richiesto per la validità delle deliberazioni, per cui i due quorum vengono in pratica a coincidere.
Si ritiene, pertanto, che qualora in consiglio comunale siano presenti meno di 14 consiglieri, il collegio non possa considerarsi validamente costituito.