Nell’ipotesi di mancata approvazione, nei termini prescritti, del rendiconto di gestione, preliminarmente si osserva che il termine del 30 giugno, previsto dall’art. 151 comma 7 D.Lgs.267/2000, non è assistito da apposita sanzione. Né tale inadempimento può comportare lo scioglimento del consiglio comunale “per gravi e persistenti violazioni di legge”, ai sensi dell’art. 141 comma 1 lett.a) TUOEL.
Ciò premesso, si segnala che, comunque, la mancata adozione del conto consuntivo, indubbiamente, costituisce omissione di un atto obbligatorio per legge che potrebbe dar luogo, ai sensi dell’art. 136 TUOEL, alla nomina, da parte del difensore civico regionale, di un commissario ad acta.
Si aggiunge, da ultimo, che sul potere sostitutivo del difensore civico, alla luce del nuovo quadro istituzionale, sussistono contrastanti orientamenti in giurisprudenza.
Mentre, infatti, in alcune pronunce (TAR Abruzzo 667/2005) si sottolinea che la Corte Costituzionale, nel dichiarare l’incostituzionalità di alcune discipline regionali del potere sostitutivo, non ha osservato nulla sulla vigenza dell’art. 136 cit., in altre (ordinanza TAR Toscana 122/2006) si precisa che, non rivestendo il difensore civico natura né di organo regionale né di organo di governo, non ha alcun potere sostitutivo nei confronti dell’ente locale, nella materia in questione.
Per quanto concerne, invece, la mancata approvazione delle varianti di bilancio, va rilevato che, ai sensi dell'art. 175 TUOEL le suddette variazioni possano essere adottate in via d'urgenza dall'organo esecutivo, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare, entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso.
Se da un lato il consiglio non è tenuto a ratificare il provvedimento, dall'altro secondo l'art. 175, comma 5 TUOEL, tale organo in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione dell'organo esecutivo, deve adottare, nei successivi trenta giorni e comunque sempre entro il termine del 31 dicembre, i provvedimenti ritenuti necessari al fine di provvedere alla regolazione dei rapporti, sorti sulla base della delibera della giunta, non ratificata.
E' stato chiesto l'avviso di questa Direzione Centrale in ordine alle conseguenze che potrebbero derivare dall'eventuale mancata approvazione, entro i termini prescritti, del rendiconto di gestione dell'anno 2005 e di una variazione di bilancio, anche con riferimento all'eventuale esercizio di poteri sostitutivi in merito.
Per quanto concerne il primo quesito, va rilevato che il termine del 30 giugno posto dall'art. 151, comma 7, del T.U.O.E.L. 267/2000 non è assistito da apposita sanzione, com'è invece disposto dall'art. 141 del medesimo testo unico per la mancata approvazione del bilancio.
Né può ritenersi che tale inadempimento possa dar luogo alla diversa ipotesi di scioglimento del consiglio comunale "per gravi e persistenti violazioni di legge" ex art. 141, comma 1, lett. a) del T.U.O.E.L.
Non sembra infatti configurabile la gravità della violazione né la persistenza, atteso che è necessaria a tale ultimo fine, la preventiva contestazione delle violazioni, con invito ad eliminarle in un determinato termine.
Va tuttavia ricordato che tale omissione deve essere comunque sanata quantomeno entro il termine prescritto per l'approvazione del bilancio 2007, in quanto l'art. 172 del citato testo unico prescrive l'obbligo di allegare al bilancio di previsione il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione.
Inoltre, la mancata adozione del consuntivo 2005 non consente di redigere la certificazione contabile di cui all'art.161, comma 1, del d. lgs. 267/2000, con la conseguenza, prevista dal comma 3 del medesimo articolo, della "sospensione dell'ultima rata di contributo ordinario dell'anno nel quale avviene l'inadempienza".
Ciò premesso, va comunque considerato che la mancata adozione del conto consuntivo costituisce indubbiamente omissione di un atto obbligatorio per legge e, in quanto tale, potrebbe dar luogo alla nomina da parte del difensore civico regionale di un commissario ad acta, ai sensi dell'art. 136 del T.U.O.E.L.
In merito a tale ultima norma va rilevato che, nonostante i dubbi sulla compatibilità di tale norma con il nuovo quadro costituzionale sollevati a seguito di taluni pronunciamenti della Corte Costituzionale (cfr. la sentenza n. 167 del 18.4.2005), il difensore civico in talune realtà regionali si è ancora di recente avvalso del potere sostitutivo ivi previsto proprio per procedere ad una surroga a mezzo di apposito commissario ad acta e tale provvedimento sostitutivo è stato ritenuto legittimo dal giudice amministrativo (cfr., T.A.R. Abruzzo, 30 luglio 2005, 667) il quale ha precisato che la Corte Costituzionale, "nel dichiarare la incostituzionalità di alcune discipline regionali del potere sostitutivo...non ha mai nulla osservato, direttamente o indirettamente, sulla vigenza del menzionato articolo 136 del T.U.E.L., affermando, anzi, in più di una occasione che la previsione del potere sostitutivo straordinario previsto in capo al Governo dall'art. 120 della Costituzione non esaurisce tutte le possibili ipotesi di esercizio di poteri sostitutivi disciplinati dallo Stato o dalle Regioni, secondo le rispettive competenze".
Di diverso orientamento si è manifestato il T.A.R. Toscana, per il quale "il difensore civico, come più volte affermato dalla Corte Costituzionale (cfr. per tutte la sent. n. 43/2004), non rivestendo, lo stesso, natura né di organo regionale né, a maggior ragione, di organo di governo, non ha alcun potere sostitutivo nei confronti dell'ente locale nella materia di cui è questione" (cfr. ordinanza T.A.R Toscana, 2 febbraio 2006, n. 122).
Deve peraltro rilevarsi che l'evoluzione dell'ordinamento – soprattutto a seguito della riforma costituzionale del 2001 che ha soppresso i controlli sugli atti degli Enti locali – è ormai nel senso di valorizzare al massimo l'autonomia degli Enti medesimi, com'è testimoniato dagli artt. 114 e 116, sesto comma, della Costituzione.
Tale indirizzo è confermato anche dall'art.2 della legge n. 131 del 2003, di attuazione della suddetta riforma costituzionale, il quale, tra i principi cui attenersi nella revisione delle disposizioni in materia di Enti locali, ha prescritto di "attribuire all'autonomia statutaria degli Enti locali la potestà di individuare sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell'ente, secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, nonché forme e modalità di intervento, secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza, nei casi previsti dagli articoli 141, commi 2 e 8, 193, comma 4, 243, comma 6, lettera b, 247 e 251 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".
Per quanto concerne, invece, il secondo quesito, va rilevato che secondo l'art.175 del T.U.O.E.L. 'le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine'.
E' da ritenere che i sessanta giorni decorrano dalla data di esecutività della deliberazione della Giunta e che la ratifica debba essere conseguita entro il suddetto termine, anche se la legge parla di -sottoposizione- al Consiglio, come se fosse sufficiente iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio la ratifica entro il suddetto termine di decadenza, conchè la ratifica potrebbe avvenire anche oltre tale termine; la giurisprudenza ha invece ravvisato, nel caso in questione, la necessità che la deliberazione debba essere ratificata entro sessanta giorni e non solo inserita all'ordine del giorno del Consiglio (TAR Puglia, Bari, I, 31 dicembre 1994, n. 1322).
Qualora il Consiglio non proceda alla ratifica del provvedimento di variazione assunto dalla Giunta oppure lo ratifichi solo parzialmente, si dispone che esso sia tenuto ad adottare, nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il suddetto termine del 31 dicembre i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata, al fine di salvaguardare i diritti dei terzi (comma 5).
In particolare, il Consiglio potrà eventualmente procedere, ad esempio, al riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, secondo le modalità stabilite dall'art. 194 del testo unico, ovvero altri provvedimenti volti a regolare gli effetti prodotti dalla delibera non ratificata.
Se da un lato, dunque, il Consiglio non è tenuto a ratificare il provvedimento – in quanto, secondo la citata giurisprudenza, 'deve essere lasciato arbitro di stabilire il mantenimento dell'efficacia ovvero la decadenza degli atti che rientrano nell'ambito delle proprie competenze riservate' - dall'altro l'ordinamento è chiaro nello stabilire un vero e proprio obbligo di provvedere alla regolazione dei rapporti sorti sulla base della delibera di Giunta.
Pertanto, le conseguenze di tale inadempimento dovranno essere vagliate anche sotto il profilo della eventuale responsabilità contabile, secondo la disciplina generale di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, fermo restando che i responsabili degli uffici e dei servizi competenti sono esonerati da ogni responsabilità, laddove abbiano sottoposto alla Giunta ed al Consiglio gli atti necessari per regolare gli effetti delle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta e non ratificate.
Per quanto concerne, invece, la diversa ipotesi in cui né il Consiglio né la Giunta adottino le necessarie variazioni di bilancio, si richiama, in merito a tale inadempimento, quanto già rappresentato in ordine alle conseguenze della mancata approvazione del rendiconto di gestione.