Ammissibilità della previsione statutaria che attribuisce ai comuni di maggiore dimensione demografica un numero di rappresentanti superiore.

Territorio e autonomie locali
27 Luglio 2006
Categoria 
09.02 Organi
Sintesi/Massima 

Il tema della composizione numerica degli organi delle comunità montane ha formato oggetto del parere del Consiglio di Stato sez. I, n. 1506/02 del 29 gennaio 2003.
In tale occasione, l’Alto Consesso ha affermato che i parametri stabiliti dal legislatore statale nel D.Lgs. 267/2000 (art.28 comma7 e 32 comma 5) possono essere superati in eccesso rispetto alla misura conformata all'art. 37 TUOEL solo in quanto ciò sia necessario per garantire la partecipazione delle minoranze alle rappresentanze consiliari, in seno all’ente montano. Non si ritiene, pertanto, ammissibile la previsione statutaria che assegni ai comuni di maggiore dimensione demografica un numero di rappresentanti superiore rispetto a quello degli altri comuni, in quanto la derogabilità al limite massimo di consiglieri è consentita al fine di dare attuazione al citato principio della partecipazione delle minoranze consiliari.
Quanto ai tempi e alle modalità di adeguamento dei parametri quantitativi del consiglio comunitario, nel richiamato parere 1506/02, il Consiglio di Stato si è pronunciato per l’immediata applicabilità dei suddetti parametri agli organi comunitari che devono rinnovarsi nella loro interezza o che sono di nuova costituzione. Di contro, per le rimanenti ipotesi, riguardanti modifiche parziali alla composizione dei consigli comunitari, nelle more dell’adeguamento degli statuti e delle leggi regionali, la tesi dell’immediata applicabilità risulta, di fatto, impraticabile.

Testo 

 
Una comunità montana ha  chiesto un parere in ordine all'ammissibilità della previsione statutaria che attribuisce ai comuni di maggiore dimensione demografica un numero di rappresentanti superiore rispetto a quello degli altri comuni, alla luce dei diversi regimi normativi previsti dal T.U.O.E.L. n. 267/2000 e dalla legge regionale di riferimento, e che lo statuto comunitario è stato adottato successivamente all'entrata in vigore del T.U.O.E.L. In particolare, si chiede di conoscere la corretta composizione di tale organo, attualmente composto –  nello statuto della comunità montana  – da 39 consiglieri (tre per gli 11 comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e sei per un comune avente popolazione di circa 34.906 abitanti) atteso che il suddetto comune , i cui organi sono stati rinnovati a seguito delle consultazioni elettorali amministrative 2006, deve procedere alla designazione dei propri nuovi rappresentanti in seno alla comunità montana.
Al riguardo, si osserva preliminarmente che il tema della composizione numerica degli organi delle comunità montane ha formato oggetto del parere del Consiglio di Stato (Sez. I) n. 1506/02 del 29 gennaio 2003, diramato con circolare ministeriale n. 8/2003 U.A.R.A.L., nel quale si afferma che i parametri stabiliti dal legislatore statale nel T.U.O.E.L. n. 267/2000, (artt. 28, comma 7 e 32 comma 5), possono essere superati, in eccesso, solo nella misura in cui ciò sia necessario per garantire la partecipazione delle minoranze alle rappresentanze consiliari in seno alla comunità montana, ritenendo ammissibile la determinazione del numero dei consiglieri in misura superiore rispetto a quella conformata all'art. 37 dello stesso testo unico.
Pertanto, poiché la comunità montana in esame, che è costituita da 12 comuni, ha una popolazione complessiva di 62.845 abitanti, ciascun comune non può che disporre di 3 rappresentanti (di cui due espressione della maggioranza ed uno della minoranza) ed il consiglio comunitario dovrà essere composto da 36 consiglieri.
Tale cifra, pur se esorbitante rispetto al limite massimo spettante, pari a 30, consente di assicurare la rappresentatività delle minoranze consiliari.
Nella fattispecie in esame ne consegue che il comune  che ha designato un numero maggiore (sei) di rappresentanti in seno al consiglio della comunità montana deve ricondurre a tre il numero degli stessi in considerazione del fatto che la derogabilità al limite numerico massimo di consiglieri comunitari suddetto può considerarsi ammessa soltanto entro i limiti strettamente necessari al fine di conseguire l'attuazione del cennato principio della partecipazione delle minoranze consiliari suddette.
Pertanto, alla luce delle considerazioni suesposte, non si ritiene, allo stato, ammissibile la segnalata previsione statutaria che consente ai comuni di maggiore dimensione demografica di poter designare sei (anziché tre) rappresentanti nel consiglio comunitario.
Quanto alla questione dei tempi e delle modalità di adeguamento dei parametri quantitativi del consiglio comunitario ed in particolare se si debba procedere con immediatezza ovvero si debba prevedere un'apposita modifica statutaria, si rammenta quanto sostenuto, al riguardo, nella sopracitata circolare n. 8/2003 dell'8 maggio 2003, che ha riportato quanto affermato dal Consiglio di Stato nel già richiamato parere n. 1506/02 del 29 gennaio 2003, sulla questione dei termini di operatività del regime normativo in tema di organi dettato dal T.U.O.E.L. n. 267/2000.
L'Alto Consesso si è pronunciato sulla immediata applicabilità dei nuovi parametri agli organi comunitari che devono rinnovarsi nella loro interezza ( in quanto scaduti ) ovvero a quelli di nuova costituzione ( in quanto si tratti di comunità montane di nuova istituzione ) nonché nei casi di rinnovo della maggioranza dei rappresentanti dei comuni mentre per le rimanenti ipotesi riguardanti modifiche parziali alla composizione dei consigli comunitari, nelle more dell'adeguamento degli statuti e delle leggi regionali, la tesi dell'immediata applicabilità risulta, di fatto, impraticabile. Ciò in quanto ".il comune interessato dovrebbe provvedere a nominare i propri rappresentanti applicando, in sostanza, un regime diverso da quello attuato dagli altri comuni aderenti alla comunità montana, le cui rappresentanze sono conformate alle previgenti norme statutarie e, quindi, al previgente sistema normativo in tema di organici".
Nel caso di specie, poiché sembra ricorrere un'ipotesi di rinnovo soltanto parziale del consiglio comunitario, si ritiene che il regime normativo in tema di organi dettato dal T.U.O.E.L. n. 267/2000 non sia immediatamente operante e si suggerisce, quindi, di provvedere anche in sede di revisione statutaria, ad adottare ogni iniziativa ritenuta più opportuna al fine di sanare una situazione non conforme alla normativa statale.