INCOMPATIBILITA’TRA LA CARICA DI PRESIDENTE E/O CONSIGLIERE DI UN’ISTITUZIONE E QUELLA DI CONSIGLIERE COMUNALE E/O ASSESSORE

Territorio e autonomie locali
10 Luglio 2006
Categoria 
12.01.04 Incompatibilità
Sintesi/Massima 

Relativamente alle cause di incompatibilità ed ineleggibilità, lo statuto comunale può contenere solo norme che siano compatibili con la disciplina prevista in quest’ ambito dal TUOEL, rientrando tale materia, ex art. 117 lett.p) Cost., tra quelle di competenza esclusiva statale.
Tra la carica di presidente e/o consigliere di un’istituzione e quella di consigliere comunale e/o di assessore sussiste, pertanto, la causa di incompatibilità contenuta nell’art. 63 comma1 n.1 del t.u. cit., a prescindere dalla circostanza che l’ente, nel disciplinare gli organi della nascente istituzione, non intenda prevedere alcuna norma statutaria che regolamenti tale ipotesi di incompatibilità.

Testo 

            Un ente locale, nel rappresentare l'intendimento di costituire un'istituzione, chiede di conoscere il parere di questa Direzione in merito alla possibilità di modificare a tal fine lo statuto dell' ente, senza prevedere alcuna forma di incompatibilità tra la carica di presidente e/o consigliere dell'istituzione e quelle di consigliere comunale e/o di assessore.
            Occorre premettere che la materia delle ineleggibilità e delle incompatibilità rientra, ai sensi dell'art. 117 lett. p) della Costituzione tra quelle di competenza esclusiva statale e, pertanto, in via generale, lo statuto comunale può in tale ambito contenere solo norme che siano compatibili con la disciplina prevista dagli artt. 63 e seguenti del d.lgs.vo n. 267/2000.
            Nel merito, si rappresenta che tra le citate cariche da ricoprire in seno all'istituzione e quelle di consigliere comunale e/o di assessore sussiste la causa di incompatibilità contenuta nell'art. 63 comma 1 n.1 del T.U.O.E.L.
Ciò, indipendentemente dalla circostanza che l' ente, nel disciplinare la composizione degli organi della costituenda istituzione, non intenda prevedere alcuna norma statutaria che disciplini tale ipotesi di incompatibilità.
Si ritiene infatti che la formula contenuta nel citato art. 63, laddove indica l'appartenenza a  "ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza", sia riferibile sia a quegli enti dipendenti dal comune in quanto dal medesimo costituiti, come nel caso in oggetto, sia a quegli organismi che non traggono la loro origine da un atto di formale costituzione da parte dell'ente locale ma che sono, tuttavia, sottoposti ad un potere di ingerenza da parte degli stessi, per svolgere attività di rilevante interesse per il medesimo.
Secondo la prevalente interpretazione ermeneutica della suddetta categoria di soggetti, nel novero degli "istituti" sono comprese le "istituzioni" di cui all'art. 114 del T.U.O.E.L., che infatti, quali organismi strumentali dell'ente locale, e sui quali l'ente locale stesso esercita attività di vigilanza ai sensi del comma 6, hanno con il medesimo un rapporto di stretta dipendenza in quanto dallo stesso costituiti.
Si soggiunge infine che, sebbene l'art. 63, comma 1, n.1 non faccia riferimento espresso alla carica di assessore, l'ipotesi va applicata anche ai componenti di giunte che, in base all'art. 47 del  T.U.O.E.L. devono possedere gli stessi requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.