QUORUM STRUTTURALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Territorio e autonomie locali
6 Luglio 2006
Categoria 
05.02 Consigli Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

L’art. 38 D.Lgs.267/2000 demanda al regolamento comunale la determinazione del “numero di consiglieri necessario per la validità della seduta”, stabilendo, però, che in ogni caso il numero non può essere inferiore ad un “terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tal fine il sindaco ed il presidente della provincia”.
La previsione citata deve essere letta in combinato disposto con l’art. 273 comma 6 t.u. cit., che detta una disciplina transitoria la quale legittima l’applicazione, tra gli altri, dell’art. 127 T.U. 148/1915, fino all’adeguamento statutario e regolamentare ai nuovi principi, previsti dal D.Lgs. 267/2000, nella materia in esame.
Si ritiene, pertanto, che, nel caso di specie, lo statuto comunale ed il regolamento del consiglio, precedenti al TUOEL e conformati all’art.127 cit., in attesa dell’ adeguamento al suindicato art. 38 comma2, siano tuttora vincolanti, fissando il quorum strutturale del consiglio nella “metà dei consiglieri assegnati”, (in tale novero va ricompresso anche il sindaco, secondo quanto sostenuto dalla C. Cost. sent. 44/1997).

Testo 

 
E' stato chiesto  di conoscere se in un  consiglio comunale , composto da 40 consiglieri oltre al sindaco, possa dirsi validamente raggiunto il quorum strutturale con la presenza di 20 consiglieri (escluso il sindaco), tenuto conto delle previsioni di legge sul punto, nonché della specifica normativa statutaria e regolamentare.
            Al riguardo, si formula il seguente avviso.
            Com'è noto, l'art. 38, comma 2 del T.U.O.E.L. n. 267/2000 demanda al regolamento comunale la determinazione del 'numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute', con il limite che detto numero non può, in ogni caso, scendere sotto la soglia del 'terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia'; quest'ultimo assunto deve essere inteso nel senso che, limitatamente al computo del 'terzo' dei consiglieri, il sindaco deve essere escluso (con la conseguenza che, nel caso di specie, il 'terzo' dei consiglieri assegnati va calcolato sul numero di 40 e non già su quello di 41).
            La cennata previsione di cui all'art. 38. comma 2 del T.U.O.E.L. cit. va letta  in combinato disposto con l'art. 273, comma 6, del T.U.O.E.L. medesimo, il quale detta una disciplina transitoria che legittima l'applicazione, fra gli altri, dell'art. 127 del T.U. n. 148/1915 (e, quindi, delle  previsioni regolamentari ad esso conformate), fino all'adeguamento statutario e regolamentare ai nuovi canoni previsti dal surriferito T.U.O.E.L. n. 267 nella materia considerata.         
            Per quanto precede si ritiene che, nel caso di specie, lo statuto comunale e il regolamento del consiglio comunale, adottati in epoca anteriore al D.Lgs. n. 267/2000 e conformati, sostanzialmente, all'art. 127 cit., siano tuttora vincolanti per l'ente locale, fino a quando non interverrà il prescritto adeguamento alle previsioni contemplate dal summenzionato art. 38 comma 2.
            Nelle anzidette fonti normative locali, il quorum strutturale del consiglio comunale è determinato, in via ordinaria, nella 'metà dei consiglieri assegnati'.
            Poiché in tale novero va ricompreso anche il sindaco (v. Corte Costituzionale, sentenza n. 44 del 10-20 febbraio 1997, nella quale è stato affermato che, in base alla riforma recata dalla legge n. 81/1993 il sindaco, eletto direttamente, anche se non più scelto sulla base della sua precedente investitura nella carica di consigliere comunale è, a tutti gli effetti, un componente del consiglio comunale), al numero dei consiglieri astrattamente spettante al comune, secondo quanto stabilito nell'art. 37 del T.U.O.E.L., deve aggiungersi una unità, pervenendosi ad una cifra dispari (che nel caso di specie è pari a 41).
            Secondo consolidati orientamenti dottrinali (v., ad esempio, E. Maggiora, 'Il Consigliere Comunale', Giuffrè editore) nei collegi dispari la metà dei consiglieri è costituita da quel numero che, moltiplicato per due, supera di una unità il numero totale dei consiglieri; nel caso di specie esso è pari a 21, rimanendo ininfluente la circostanza contingente che materialmente il sindaco possa essere presente o meno.
            Si ritiene, conclusivamente, rilevante il solo dato numerico di 21, ai fini del raggiungimento del quorum strutturale dell'interessato consiglio comunale.