Poteri deliberativi del commissario straordinario nelle more della costituzione del nuovo organo esecutivo del comune

Territorio e autonomie locali
27 Giugno 2006
Categoria 
11.06 Organi di gestione straordinari: commissari e commissioni
Sintesi/Massima 

Il sindaco assume tutti i poteri e le funzioni inerenti alla carica sin dal momento della proclamazione. Si ritiene, pertanto, inammissibile la permanenza in capo al commissario straordinario dei poteri deliberativi sugli atti di competenza della giunta comunale, in seguito all’avvenuto svolgimento della consultazione elettorale per il rinnovo degli organi elettivi. Analogamente, lo svolgimento delle elezioni deve ritenersi preclusivo anche dell’attività deliberativa del commissario, rientrante nella competenza consiliare.
Tuttavia, nel caso assolutamente eccezionale di atti per la cui adozione la legge fissa termini improrogabili o dalla cui omissione derivino rilevanti danni all’ente locale, si può ipotizzare un intervento del commissario volto a garantire la persistente funzionalità, nel periodo di transizione verso la nuova amministrazione.

Testo 

 
Sono state chieste precisazioni  in merito alla richiesta  sulla problematica della permanenza, in capo al commissario straordinario, incaricato della provvisoria gestione del comune interessato, dei poteri deliberativi del consiglio e di quelli della giunta comunale, a seguito dell'intervenuto svolgimento della consultazione elettorale per il rinnovo degli organi elettivi.
In particolare, di conoscere se, successivamente alla proclamazione ed all'insediamento del sindaco neo-eletto, il commissario straordinario possa, nelle more della costituzione del nuovo organo esecutivo, adottare atti urgenti e improrogabili ascrivibili alla competenza della giunta comunale.
Al riguardo, si osserva che il sindaco assume tutti i poteri e le funzioni inerenti alla carica sin dal momento della proclamazione e conseguentemente si ritiene inammissibile la permanenza in capo al commissario straordinario dei poteri deliberativi sugli atti dì competenza della giunta.
Infatti, nel sistema dell'elezione diretta del sindaco, introdotto dalla legge n. 81/1993, in cui la giunta si configura quale organo di diretta collaborazione del vertice politico, sulla base di un vincolo essenzialmente fiduciario, si presuppone che il candidato sindaco abbia già individuato, anche solo approssimativamente, ancor prima della propria elezione, una possibile compagine di assessori che dovranno coadiuvarlo nell'espletamento dei compiti e nell'attuazione dei programmi con cui si presenta alla competizione elettorale ed è dunque ragionevole supporre che la nomina degli assessori avvenga tempestivamente una volta avvenuta l'elezione suddetta.
 
Analogamente, in via generale, l'avvenuto svolgimento delle consultazioni elettorali deve intendersi evento preclusivo della attività deliberativa del commissario riferita alla competenza consiliare, anche nel caso in cui la non ancora intervenuta proclamazione della elezione del consiglio comunale, determina una condizione di temporanea carenza dell'organo assembleare.
Tuttavia, nel caso assolutamente eccezionale di atti per la cui adozione la legge fissi termini improrogabili e dalla cui omessa adozione nei termini conseguano rilevanti danni per l'ente locale, è ipotizzabile un intervento del commissario volto a garantirne transitoriamente la persistente funzionalità nel periodo di transizione verso la nuova amministrazione.