Concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica

Territorio e autonomie locali
26 Giugno 2006
Categoria 
10.01 Forme di gestione
Sintesi/Massima 

L’art.113 del D. Lgs. 267/2000 al comma 15-bis dispone che “nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini dell’attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate con procedure diverse dall’evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante”.
Considerato che la speciale disciplina transitoria prevista per il servizio idrico integrato dall’art. 35 comma 5 L. 448/2001 è stata abrogata dal d.l. 269/2003 (convertito nella legge 326/2003), anche a tale servizio si applicano le disposizioni transitorie appena citate. Va, così, rilevato che la data del 31 dicembre 2006 rappresenta il termine ultimo oltre il quale anche le concessioni che scadono successivamente cessano “comunque” ope legis, cioè in assenza di apposita delibera di decadenza, mentre alle concessioni cessate prima di tale data si applica direttamente il nuovo regime degli affidamenti previsto dal legislatore del 2003.
Pertanto, la posizione di una società che gestisce il servizio, in base alla quale tutte le concessioni in corso sarebbero automaticamente prorogate fino al 31 dicembre 2006, non trova alcun riscontro nella disciplina transitoria del d.l. 269/2003.

Testo 

 
E' stato chiesto di effettuare alcune precisazioni in relazione alle concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica.
            L'art.113 del T.U.O.E.L. n. 267/2000 prevede, al comma 15-bis, che "nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante".
            Considerato che la speciale disciplina transitoria prevista, per il servizio idrico integrato, dall'art.35, comma 5, della legge n. 448 del 2001 è stata abrogata dal comma 3 dell'art.14 del d.l. n. 269 del 2003 (convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326),  anche a tale servizio si applicano ora le disposizioni transitorie sopra riportate.
            Ciò premesso, va rilevato che la data del 31 dicembre 2006, prevista dalla norma in questione, costituisce, secondo il suo chiaro dettato letterale, il termine ultimo oltre il quale anche le concessioni che scadono in data successiva cessano "comunque" ope legis, cioè in assenza di apposita delibera di decadenza. Ne discende  che alle concessioni cessate prima di tale data si applica direttamente il nuovo regime degli affidamenti previsto dal legislatore nel 2003.
            La posizione assunta dalla società che gestisce il servizio, per la quale tutte le concessioni in corso dovrebbero ritenersi prorogate automaticamente dalle citate disposizioni fino al 31 dicembre 2006, non trova quindi alcun riscontro nella disciplina transitoria recata dal decreto-legge n. 269/2003.
            A tali conclusioni è dato pervenire, peraltro, non solo in base all'esegesi letterale della norma in questione, ma anche ricorrendo ad una interpretazione logico-sistematica della medesima.
            E' noto, infatti, che la volontà del legislatore, fin dalla prima riforma attuata con l'art.35 della legge n. 448 del 2001, consiste nel superare il previgente regime monopolistico a favore di una completa apertura al mercato dell'offerta della gestione delle reti e dell'erogazione del servizio.
            Tale indirizzo è stato assunto dal legislatore nazionale anche in adesione ad analoghi principi affermatisi a livello comunitario, tant'è che l'originaria formulazione del regime transitorio è stata fatta oggetto dell'apertura di apposita procedura d'infrazione da parte dell'Unione Europea proprio in ordine all'eccessiva ampiezza (sino a 10 anni) della sua potenziale durata.
            Risulta pertanto inconciliabile con la ratio della riforma opinare che la medesima abbia inteso addirittura disporre una proroga ope legis  delle concessioni in corso alla data di entrata in vigore del citato d.l. n. 269/2003.