Presidenza Commissione tecnica comunale di cui all'art. 19 del D.lgs. 76/1990.

Territorio e autonomie locali
16 Giugno 2006
Categoria 
05.01.01 Competenze
Sintesi/Massima 

Presidenza Commissione tecnica comunale di cui all'art. 19 del D.lgs. 76/1990.

Testo 

                                      
E' stato chiesto il parere di questa Direzione in relazione alla compatibilità della presidenza della commissione edilizia comunale con il sindaco o suo delegato.
In particolare, la questione viene posta in considerazione delle particolari funzioni consultive svolte dalla commissione ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dalle leggi n. 219/81 e n. 76/90, che implicano attività non strettamente gestionali ma propulsive e di sviluppo delle zone danneggiate da eventi sismici, proprie dell'apparato politico.
            Al riguardo, si rappresenta, che relativamente a quelle residue funzioni connesse a procedimenti di natura non esclusivamente gestionale, il Consiglio di Stato nel noto parere n. 2447 del 21.5.2003 ne rimette la definizione all'autonomia dell'ente locale medesimo, chiarendo che può valutare, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, anche di costituire a tal fine appositi organi consultivi.
Si ritiene quindi che proprio in detta sede regolamentare l'ente possa risolvere la questione prospettata, considerato altresì che, trattandosi di comune con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti è applicabile la deroga consentita dall'art. 53, comma 23 della legge n. 388/2000.