L’art. 64 commi 1-2 dispone l’incompatibilità della carica di assessore con quella di consigliere comunale per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
Premesso che, ai fini elettorali, la popolazione è determinata in base ai risultati dell’ultimo censimento ufficiale ( art.37 comma 4 T.U.O.E.L.), qualora le elezioni per il rinnovo degli organi amministrativi si svolgano secondo le modalità previste dall’art.71 T.U.O.E.L., per i comuni sino a 15.000 abitanti, come nel caso in questione, detta condizione resta immutata per il corso della consiliatura, nonostante successivi incrementi della popolazione possano far superare la soglia citata. Ne consegue che, in tale ipotesi, non sussiste incompatibilità tra la carica di consigliere e quella di assessore.
E' stato chiesto se la nomina ad assessore di un consigliere comunale possa comportare incompatibilità in capo allo stesso ai sensi dell'art.64, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 267/2000.
Viene rappresentato che il comune ha superato la soglia dei 15.000 abitanti nell'anno 2003 e che le elezioni per il rinnovo degli organi amministrativi, tenutesi nel 2004, sono avvenute secondo le modalità indicate dall'art. 71 del decreto legislativo n. 267/2000.
Al riguardo si premette che ai fini elettorali la popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale, ai sensi dell'art. 37, comma 4 del decreto legislativo 267/2000. Per l'effetto le elezioni tenutesi in codesto comune, che secondo il censimento conta una popolazione di 14.226, hanno seguito il sistema della elezione del sindaco di comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.
Detta condizione rimane immutata per il corso della consiliatura, sebbene successivi incrementi della popolazione abbiano fatto superare la citata soglia.
Ed invero, l'applicazione, a consiliatura già avviata, di norme concepite dal legislatore per gli organi elettivi costituiti secondo le norme relative alle elezioni nei comuni con più di 15.000 abitanti, potrebbe infatti creare squilibri e discrasie laddove applicata ad un ordinamento costituito e regolamentato in base alle norme previste per i comuni con meno di 15.000 abitanti. Ciò anche a salvaguardia del prevalente interesse all'integrità strutturale e alla stabilità degli organi di governo dell'ente, scelti dal corpo elettorale.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che non si ravvisa incompatibilità in capo ad un consigliere comunale in carica, qualora venga nel contempo nominato anche assessore, in quanto la preclusione del cumulo previsto dal comma uno dell'art. 64 del decreto legislativo n. 267/2000.opera per i comuni superiori a 15.000 abitanti.