Durata in carica dell'organo rappresentativo

Territorio e autonomie locali
18 Maggio 2006
Categoria 
09.02.03 Consiglio: funzionamento
Sintesi/Massima 

In relazione alla durata in carica del consiglio della comunità montana, dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. 267/2000, si ritiene applicabile l’art.51 del testo unico cit., anche in difformità da eventuali preesistenti disposizioni legislative delle singole regioni.
Infatti, in virtù del combinato disposto degli artt. 28 comma 7 e 32 comma 5, i principi previsti per l’ordinamento dei comuni sono estesi alle comunità montane. Secondo un orientamento giurisprudenziale, dovendosi considerare norma di principio l’art. 51 che fissa in cinque anni la durata del consiglio comunale, essa si ritiene applicabile anche agli enti montani. Va da ultimo precisato che, avendo la Corte Costituzionale (sent. 24 giugno 2005 n. 244) inquadrato la disciplina delle comunità montane nella competenza legislativa delle regioni ex art. 117 comma 4 Cost., nonostante la loro qualificazione di enti locali nell’ambito del TUOEL, resta ferma la prerogativa delle regioni di ridisciplinare in futuro la materia.

Testo 

E' stato posto un quesito in ordine al regime da applicarsi al consiglio generale di una comunità montana con specifico riferimento alla sua durata in carica. 
Sussiste, infatti, un contrasto tra la legge regionale di riferimento  che fissa in quattro anni (dall'insediamento) la durata in carica del consiglio dell'ente montano e l'art. 51 TUOEL che prevede per gli organi elettivi di comuni e provincie un periodo di cinque anni (in questo senso anche lo statuto della comunità montana). 
La comunità montana ha prospettato il proprio orientamento, rivolgendo la specifica richiesta di interpellare il Consiglio di Stato, ravvisando margini d'incertezza nella subiecta materia.
In ordine a quanto sopra, si esprime il seguente avviso. 
In estrema sintesi, il caso di specie verte sulla permanenza, nell'ordinamento giuridico, dell'art. 6, co. 10 della legge regionale della Campania n. 6/1998 e, quindi, sulla sua operatività, nell'attuale contesto. 
Com'è noto, i più recenti indirizzi giurisprudenziali della Corte Costituzionale (v. sentenza 24 giugno 2005, n. 244) hanno stabilito che la disciplina delle comunità montane, pur in presenza della loro qualificazione come enti locali contenuta nel d.lgs. n. 267 del 2000, rientra nella competenza legislativa residuale delle Regioni ai sensi dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione. 
Lo specifico profilo considerato dovrebbe, pertanto, formare oggetto d'esame in raccordo con l'interessato ente Regione. 
Nel rispetto dell'autonomia di quest'ultimo, al fine di evitare possibili difformità di orientamento tra Stato e Regione in una materia di competenza legislativa esclusiva della Regione, si ritiene opportuno non procedere all'elaborazione della richiesta di parere al Consiglio di Stato. 
Tuttavia, ferma restando la competenza dell'ente Regione a pronunciarsi primariamente sulla questione, la scrivente, nell'ambito della consueta attività di collaborazione con gli enti locali, ritiene di formulare le proprie considerazioni sul tema. 
La previsione di cui all'art. 6, comma 10 della legge regionale della Campania n. 6/1998, che aveva fissato in quattro anni (dall'insediamento) la durata in carica del consiglio generale delle comunità montane, appare chiaramente mutuata dall'ordinamento comunale e provinciale che (prima della riforma introdotta dall'art. 7 della legge n. 120/1999) fissava in quattro anni la durata degli organi elettivi di comuni e province. 
A tale previsione regionale, nel quadro del riparto della competenza legislativa tra Stato e Regione preesistente alle modifiche del titolo V della Costituzione del 2001, è sopravvenuto il decreto legislativo n. 267/2000, le cui disposizioni di principio previste per l'ordinamento dei comuni sono state rese applicabili alle comunità montane ai sensi del combinato disposto degli artt. 28, comma 7, e 32, comma 5, dello stesso decreto legislativo. 
Pertanto, dovendosi considerare come tale (norma di principio) quella (art. 51 T.U.O.E.L.) che fissa la durata del consiglio comunale e provinciale, essa, con l'entrata in vigore del T.U., è divenuta applicabile alle comunità montane, travolgendo le eventuali diverse disposizioni legislative delle singole regioni. Tale orientamento, peraltro, trova conforto nel parere n. 1506 del 2002 della I Sezione del Consiglio di Stato, secondo il quale il T.U.O.E.L. ha abrogato tacitamente le previsioni contenute in singole leggi regionali con esso incompatibili. 
Conclusivamente, sembrerebbe che, ferma restando la prerogativa della Regione Campania di ridisciplinare in futuro la materia, facendo uso della competenza residuale ora attribuitale dalla Costituzione, ai suddetti enti debbano al momento applicarsi le disposizioni richiamate dal T.U.O.E.L.