Gettoni di presenza - Compensi ai componenti di commissioni comunali.

Territorio e autonomie locali
12 Maggio 2006
Categoria 
13.01.05 Compensi: gettoni di presenza
Sintesi/Massima 

Gettoni di presenza
- Compensi ai componenti di commissioni comunali.

Testo 

È stato chiesto se i gettoni di presenza corrisposti ai componenti della commissione elettorale comunale concorrono a formare, insieme ai gettoni percepiti per la partecipazione alle sedute del consiglio e delle commissioni, l'ammontare mensile percepito dal consigliere che non può superare un terzo dell'indennità massima prevista per il sindaco.
Viene precisato in proposito che la legge della regione Siciliana n. 30 del 23 dicembre 2000 ha disciplinato i compensi degli amministratori locali stabilendo per i consiglieri il diritto a percepire un gettone di presenza per le sedute di consiglio e commissioni e che il consiglio comunale ha deliberato di equiparare il gettone previsto per la commissione elettorale comunale, composta, ai sensi del DPR n. 223/67, dai consiglieri in carica, al gettone fissato per la partecipazione al consiglio.
Si premette, al riguardo, che la regione Siciliana ha competenza legislativa esclusiva in materia di enti locali e che pertanto il trattamento economico degli amministratori locali trova compiuta disciplina nella normativa regionale richiamata. Considerato, tuttavia, che tale normativa ricalca sostanzialmente quella statale in materia, si formulano le seguenti considerazioni in ordine alle corrispondenti disposizioni della legislazione nazionale.
L'art. 82, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, prevede per i consiglieri comunali un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni e che l'ammontare di quanto percepito dal consigliere non può superare un terzo dell'indennità massima prevista per il sindaco.
A differenza della previgente normativa in materia, che connetteva il diritto al compenso specificamente alla partecipazione alle commissioni consiliari permanenti, riconoscendo tuttavia ai consigli la possibilità di accordare ai componenti delle commissioni comunali previste per legge, un compenso nella misura massima di quello previsto per le sedute consiliari, la disposizione vigente, sopra richiamata, non fa riferimento ad una specifica tipologia di commissioni.
In base a quanto rappresentato, la generica formulazione della nuova regolamentazione della materia, unita alla espressa previsione, nell'art. 79, comma 3, del medesimo decreto legislativo, del diritto dei membri delle commissioni comunali previste per legge, di fruire dei permessi lavorativi per partecipare alle riunioni dell'organo di cui fanno parte, portano a concludere che anche i gettoni di presenza percepiti dal consigliere per la partecipazione alle commissioni comunali previste per legge vadano computati, ai sensi del citato comma 2 dell'art. 82, nel calcolo di quanto mensilmente percepito dal medesimo per le funzioni connesse all'espletamento della carica.